Cass. pen. n. 552 del 14 aprile 1995

Testo massima n. 1


Il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida può essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto, e non già solo in funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà dell'autore del reato. Qualora tale confisca non possa essere ordinata per l'appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all'accertamento dei fatti nel sequestro probatorio. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con cui il tribunale, rigettando l'appello del P.M. avverso il diniego da parte del Gip di disporre il sequestro preventivo di un veicolo per violazione dell'art. 116, comma 13, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ha rilevato che il sequestro è consentito solo allorché si debba con la successiva condanna ordinare la confisca, non possibile nel caso in esame per l'appartenenza del mezzo a persona estranea al reato).

Testo massima n. 2


Ai fini della possibilità di disporre la confisca del veicolo prevista dall’art. 116, comma diciottesimo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, colui che affida il mezzo a persona che non abbia conseguito la patente deve essere considerato estraneo al reato.

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