Art. 253 – Codice di procedura penale – Oggetto e formalità del sequestro
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103, 354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti [187].
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo [240 c.p.].
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria [57] delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente [368].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34265/2020
In tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro.(Fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti). (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 16/12/2019).
Cass. civ. n. 36072/2018
Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.
Cass. civ. n. 11817/2017
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sia in ordine alla rilevanza probatoria del bene assoggettato a sequestro, sia con riguardo al nesso di pertinenzialità fra "res" e reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto, oltre a della sostanza stupefacente, anche una somma di denaro in contanti rinvenuta nell'abitazione dell'indagato, rilevando la carenza di adeguata motivazione dell'ordinanza sul punto che fondava la provenienza del denaro dall'attività di spaccio, che non aveva tenuto in conto della documentazione reddituale prodotta in allegato al ricorso di riesame).
Cass. civ. n. 25527/2017
In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro. (La Corte, in una fattispecie di bancarotta fraudolenta, ritenuto ammissibile il ricorso, ha affermato la legittimità del sequestro della documentazione contabile ed extracontabile della società fallita contenuta negli hard disk restituiti all'indagato, fatto salvo il diritto di quest'ultimo a chiedere, ai sensi dell'art. 254, ultimo comma, cod. proc. pen., la distruzione delle copie di informazioni irrilevanti estratte).
Cass. civ. n. 2787/2016
In tema di sequestro probatorio, l'onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale cosicché nella fase iniziale delle indagini è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone "per relationem" il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro.
Cass. civ. n. 15254/2015
In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 4155/2015
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato, deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, a meno che la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente rispetto alla natura delle cose inquadrabili in quel concetto. (Fattispecie in materia di contraffazione di marchi di orologi, nella quale la Corte nell'annullare il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro, anche nelle ipotesi in cui integri il corpo del reato, è privo di connotazioni identificative e dimostrative, salvo che proprio quelle banconote o monete, ad esempio perché contrassegnate o sospettate di falsità, occorrano al processo come elemento di tipo probatorio).
Cass. civ. n. 48021/2015
Il sequestro probatorio della documentazione necessaria per la comparazione delle scritture, disciplinata dall'art. 75 disp. att. cod. proc. pen., non necessita di specifica motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra quanto sequestrato ed i reati in materia di falso, essendo detto vincolo predefinito dall'indicata norma processuale.
Cass. civ. n. 33229/2014
Ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il sequestro di una somma di denaro per carenza di motivazione in ordine alla sua provenienza quale compenso per traffico di influenze o alla sua destinazione quale provvista per corrompere pubblici funzionari).
Cass. civ. n. 19886/2014
È legittimo il sequestro, ex art. 253 cod. proc. pen., di un sistema informatico, motivato in relazione alla sua rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa per cui si procede. (Fattispecie di sequestro probatorio di "Ipad", nell'ambito di indagini per reati fiscali).
Cass. civ. n. 19615/2014
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato, deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la motivazione di decreto di convalida emesso a norma dell'art. 355 c.p.p. sintetizzata nell'espressione di stile "quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato trattandosi di cose sulle quali il reato è stato commesso").
Cass. civ. n. 5967/2014
È legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio, alla condizione che sussista il pericolo concreto ed attuale della cessazione dell'esigenza probatoria, tale da rendere attuale il pericolo che il bene (nella specie una somma di denaro), una volta rientrato nella disponibilità dell'imputato, possa essere da quest'ultimo sottratto alle esigenze protette dall'art. 321 c.p.p. (nella specie la misura ablatoria della confisca).
Cass. civ. n. 5650/2014
In tema di sequestro probatorio, a differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie, la mancata indicazione di un termine di durata del vincolo non incide sulla validità originaria del provvedimento, potendo semmai l'eccessivo ed ingiustificato protrarsi del sequestro abilitare l'interessato alla richiesta di revoca della misura, nel presupposto della illegittimità del suo ulteriore mantenimento nel tempo.
Cass. civ. n. 1683/2014
In tema di sequestro probatorio, ai fini della legittimità dello stesso non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il sequestro di denaro, telefoni cellulari e computer rinvenuti in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, attesa l'insufficienza degli elementi idonei a giustificare la lecita provenienza e disponibilità dei beni).
Cass. civ. n. 39449/2013
Il sequestro per finalità probatorie risponde ad esigenze diverse da quelle che fondano il sequestro preventivo, con la conseguenza che l'emanazione di sequestro ex art. 321 cod. proc. pen. non priva di autonoma esistenza la misura disposta precedentemente al fine di acquisire e conservare, a disposizione dell'autorità procedente, gli elementi di prova utili alle indagini.
Cass. civ. n. 26901/2013
In tema di sequestro probatorio, la mancata indicazione, nel decreto del pubblico ministero che lo dispone o lo convalida, del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato, non costituisce una carenza motivazionale alla quale possa porsi rimedio da parte del Tribunale del riesame nell'esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, spettando al solo P.M. l'individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini ed emettere i provvedimenti ritenuti utili ai fini probatori.
Cass. civ. n. 21103/2013
In tema di sequestro probatorio, il principio del "ne bis in idem" non preclude la possibilità di disporre nuovamente la misura quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non valutati. (Fattispecie relativa al sequestro di materiale informatico emesso relativamente al reato di dichiarazione fiscale infedele, dopo l'annullamento del precedente provvedimento emesso per il delitto di cui all'art. 326 c.p., disposto sul presupposto che l'indagato aveva ricevuto notizia dell'imminente verifica fiscale).
Cass. civ. n. 3250/2013
È inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione, proposto dal P.M., avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di sequestro preventivo e probatorio, per i quali non è previsto alcun mezzo di impugnazione.
Cass. civ. n. 12511/2012
E inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio di un'area (nella specie, adibita alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in violazione dell'art. 44, comma primo, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò perso efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal g.i.p. in sede di conversione.
Cass. civ. n. 3692/2011
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del riesame rigetti la relativa richiesta omettendo di indicare e, pertanto, di valutare i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie, considerato che il sequestro probatorio concerne solo le cose connesse alla notizia di reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute ne offrano per sé una propria, con la conseguenza che l'individuazione e la cernita delle cose utili alla prova deve avvenire 'a monte del sequestro di ciascuna di esse per finalità probatoria.
Cass. civ. n. 1769/2011
È nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su cose costituenti corpo di reato, in difetto di idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. (Nella specie la Corte ha ritenuto meramente apparente la motivazione sintetizzata nell'espressione "trattandosi di corpo del reato di cui all'art. 474 c.p.").
Cass. civ. n. 11843/2010
Qualora il sequestro probatorio riguardi cose che assumono la qualifica di corpo di reato, non é necessario offrire la dimostrazione della necessità in concreto del sequestro stesso in funzione dell'accertamento dei fatti. (Fattispecie in tema di rigetto della richiesta di restituzione di un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale).
Cass. civ. n. 43282/2008
In tema di sequestro, il P.M. che, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro "di quanto rinvenuto (corpo di reato e cose pertinenti al reato) e, in ogni caso, ritenuto utile al fine delle indagini", è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel relativo provvedimento, in quanto l'indeterminatezza dell'oggetto rimette - sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - al giudizio della polizia giudiziaria l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro (qualifica del bene come corpo o pertinenza del reato), la quale non può che avere natura provvisoria, essendo necessario il controllo dell' Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 355 c.p.p..
Cass. civ. n. 35866/2008
È legittimo il sequestro operato dalla polizia giudiziaria di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato in esecuzione di un decreto di perquisizione del pubblico ministero, seppure in detto decreto non siano state minuziosamente descritte e però alla loro individuazione possa giungersi in base sia alla natura del reato indicato nel decreto di perquisizione, sia alla nozione normativa di «corpo di reato » e di «cosa pertinente al reato ».
Cass. civ. n. 47000/2008
In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato a condizione che esso contenga, sia pur con incompletezze o lacune, le ragioni giustificative del vincolo sul bene.
Cass. civ. n. 42210/2004
L'eccezionalità della normativa che disciplina la c.d. «attività di contrasto» prevista dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, esclude che essa possa avere applicazione, per analogia, al di fuori dei casi espressamente previsti. Debbono, pertanto, ritenersi inutilizzabili, anche ai fini dell'imposizione e del mantenimento di un sequestro probatorio, i risultati di detta attività quando il reato allo stato ipotizzabile sia soltanto quello di cui all'art. 600 quater (detenzione di materiale pornografico), non compreso nell'elencazione di cui al citato art. 14 della legge n. 269/1998.
Cass. civ. n. 5876/2004
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.
Cass. civ. n. 291/2004
In materia edilizia la avvenuta presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi effettuata ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazione con L. 24 novembre 2003 n. 326, cd. condono edilizio, non incide sulla possibilità di eseguire la misura cautelare reale disposta sull'immobile oggetto di condono.
Cass. civ. n. 47117/2003
La proposizione di una domanda di condono edilizio, di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con L. 24 novembre 2003 n. 326, non impedisce l'adozione o la permanenza di un provvedimento di sequestro, sia perchè la misura cautelare reale o a fini probatori ha il solo scopo di lasciare inalterata la situazione o di impedire la prosecuzione dell'opera, sia in quanto la speciale causa estintiva discendente dalla procedura di condono richiede la sua formale dichiarazione previo accertamento dei presupposti cui la stessa è subordinata.
Cass. civ. n. 36775/2003
È ammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di comparizione, successivamente restituita dal pubblico ministero previa estrazione di copie, sussistendo l'interesse del richiedente a verificare che l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova sia avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che, nel ritenere inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta dell'indagato, aveva omesso di svolgere la richiesta attività di controllo sulla sussistenza del fumus commissi delicti).