Art. 253 – Codice di procedura penale – Oggetto e formalità del sequestro
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103, 354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti [187].
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo [240 c.p.].
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria [57] delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente [368].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1683/2014
In tema di sequestro probatorio, ai fini della legittimità dello stesso non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il sequestro di denaro, telefoni cellulari e computer rinvenuti in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, attesa l'insufficienza degli elementi idonei a giustificare la lecita provenienza e disponibilità dei beni).
Cass. civ. n. 21103/2013
In tema di sequestro probatorio, il principio del "ne bis in idem" non preclude la possibilità di disporre nuovamente la misura quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non valutati. (Fattispecie relativa al sequestro di materiale informatico emesso relativamente al reato di dichiarazione fiscale infedele, dopo l'annullamento del precedente provvedimento emesso per il delitto di cui all'art. 326 c.p., disposto sul presupposto che l'indagato aveva ricevuto notizia dell'imminente verifica fiscale).
Cass. civ. n. 3692/2011
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del riesame rigetti la relativa richiesta omettendo di indicare e, pertanto, di valutare i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie, considerato che il sequestro probatorio concerne solo le cose connesse alla notizia di reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute ne offrano per sé una propria, con la conseguenza che l'individuazione e la cernita delle cose utili alla prova deve avvenire 'a monte del sequestro di ciascuna di esse per finalità probatoria.
Cass. civ. n. 11843/2010
Qualora il sequestro probatorio riguardi cose che assumono la qualifica di corpo di reato, non é necessario offrire la dimostrazione della necessità in concreto del sequestro stesso in funzione dell'accertamento dei fatti. (Fattispecie in tema di rigetto della richiesta di restituzione di un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale).
Cass. civ. n. 43282/2008
In tema di sequestro, il P.M. che, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro "di quanto rinvenuto (corpo di reato e cose pertinenti al reato) e, in ogni caso, ritenuto utile al fine delle indagini", è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel relativo provvedimento, in quanto l'indeterminatezza dell'oggetto rimette - sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - al giudizio della polizia giudiziaria l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro (qualifica del bene come corpo o pertinenza del reato), la quale non può che avere natura provvisoria, essendo necessario il controllo dell' Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 355 c.p.p..
Cass. civ. n. 35866/2008
È legittimo il sequestro operato dalla polizia giudiziaria di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato in esecuzione di un decreto di perquisizione del pubblico ministero, seppure in detto decreto non siano state minuziosamente descritte e però alla loro individuazione possa giungersi in base sia alla natura del reato indicato nel decreto di perquisizione, sia alla nozione normativa di «corpo di reato » e di «cosa pertinente al reato ».
Cass. civ. n. 5876/2004
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.
Cass. civ. n. 19766/2003
Per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto, in quanto, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e la sussistenza di una relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione quando il sequestro cade sul corpo di reato, cioè sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che non costituiscono il prodotto (nel caso di specie, si trattava del sequestro di un quantitativo di novellame).
Cass. civ. n. 74/2003
Il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.), quando ha per oggetto «le cose pertinenti al reato», presuppone che sussistano le esigenze probatorie e, pertanto, il rigetto dell'istanza di dissequestro richiede che dette esigenze permangano e che il relativo provvedimento sia adeguatamente motivato, a differenza del rigetto dell'istanza di dissequestro di cose qualificabili come «corpo di reato», che richiede invece l'indicazione degli elementi che giustificano tale qualificazione.
Cass. civ. n. 36538/2002
In tema di riesame del sequestro, l'accertamento sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di inquadrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica.
Cass. civ. n. 34019/2001
In tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari), il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.
Cass. civ. n. 23058/2001
In tema di riesame di decreto di sequestro probatorio, nulla vieta al giudice di compiere un'accurata valutazione degli elementi acquisiti onde pervenire alla totale esclusione della sussistenza del fumus del reato e, pertanto, della necessità del mantenimento della misura cautelare. (Affermando il principio, la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. che lamentava come il Tribunale del riesame, anziché limitarsi a valutare l'astratta configurabilità del reato, avesse compiuto un'illegittima disamina di merito).
Cass. civ. n. 1026/2000
In tema di sequestro probatorio, il fatto che il P.M. ritenga di disporre una consulenza tecnica per approfondire nel merito la sussistenza del reato ipotizzato, appartiene alla normale dialettica processuale e non può essere considerato come prova della carenza di presupposti concreti per l'adozione della misura cautelare.
Cass. civ. n. 1766/1999
In tema di sequestro probatorio delle cose qualificate corpo del reato, il giudice di merito non deve ridurre la sua delibazione alla mera presa d'atto delle affermazione del P.M. Sulla base dell'ipotesi tipica, formulata dall'accusa, ha il potere-dovere di esaminare la documentazione esibita dalle parti per verificare se in astratto la fattispecie sia configurabile. Eseguito tale controllo deve stabilire se la cosa sequestrata è riferibile al reato indicato in tesi. Quando si tratta di corpo di reato deve accertare la possibilità di catalogazione della res nella relativa nozione precisata dall'art. 253, comma 2, c.p.p. L'unica indagine che il giudice non deve compiere è quella concernente la necessità di dimostrare l'esistenza della finalità probatoria, poiché quest'ultima è in re ipsa.
Cass. civ. n. 366/1999
In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 c.p.p. ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto; ciò in quanto una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, per la quale attività, non definitiva, è richiesto un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che qualora il P.M. delegando la polizia giudiziaria, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 c.p.p. il quale, invece, deve contenere l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ultima ipotesi qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, secondo comma, c.p.p., l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego.
Cass. civ. n. 5062/1998
In tema di misure cautelari reali il sequestro probatorio è impugnabile solo con la richiesta di riesame e, indirettamente, con l'opposizione avverso il rigetto della richiesta di restituzione. La proposizione del riesame o dell'appello avverso il diniego della restituzione deve essere convertito in opposizione e trasmesso al Gip. Deve perciò essere annullata senza rinvio l'ordinanza del tribunale della libertà che abbia improvvisamente deciso avverso il gravame presentato in tale forma e gli atti devono essere trasmessi al Gip.
Cass. civ. n. 1786/1998
In tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, anche in relazione alle cose che costituiscono corpo del reato occorre indicare la ragione della necessità del sequestro in funzione dell'«accertamento dei fatti», come si ricava, in primo luogo, dalla ratio dell'art. 253, comma primo, c.p.p., che se collega tale espressione al sequestro delle cose pertinenti al reato, non autorizza certo il sequestro del corpo di reato al di fuori di ogni finalità di indagine; in secondo luogo, dall'art 262 del medesimo codice, che prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando «non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova». A ritenere il contrario, si renderebbe possibile un'ablazione della cosa al di fuori della indicazione dei motivi di interesse pubblico, collegati all'accertamento dei fatti di reato, con lesione dell'art. 42 Cost.; il che sarebbe tanto più grave in quanto si tratti di cose di proprietà di terzi estranei, oggetto della condotta delittuosa. (Fattispecie di sequestro probatorio di un cavallo, qualificato come corpo del reato di cui all'art. 392 c.p., di proprietà della persona offesa querelante).
Cass. civ. n. 23/1997
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente «prendere atto» della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di assumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Cass. civ. n. 3123/1996
Per disporre un sequestro probatorio non è necessaria la circostanziata qualificazione giuridica del reato, essendo sufficiente il fumus dello stesso, sicché, nei reati finanziari, è possibile pervenire al sequestro della documentazione contabile di un'impresa, relativa ad anni in cui non è stata concretamente accertata alcuna evasione, sulla supposizione che l'imprenditore, avendo evaso negli anni precedenti, possa avere proseguito nell'attività illecita.
Cass. civ. n. 925/1996
Il difensore dell'indagato può proporre la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro disposto dal P.M. (art. 253 c.p.p.), anche se egli non è espressamente menzionato tra le persone a ciò legittimate dall'art. 257 c.p.p. In forza dell'art. 99, comma 1, c.p.p., infatti, va esteso al difensore l'esercizio di ogni diritto e facoltà riconosciuti all'indagato, salvi quelli a lui personalmente riservati: il sequestro non coinvolge interessi esclusivamente patrimoniali del soggetto interessato, ma comprende anche l'interesse alla prova, in relazione al quale non può rimanere esclusa l'assistenza tecnica.
Cass. civ. n. 552/1995
Il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida può essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto, e non già solo in funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà dell'autore del reato. Qualora tale confisca non possa essere ordinata per l'appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all'accertamento dei fatti nel sequestro probatorio. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con cui il tribunale, rigettando l'appello del P.M. avverso il diniego da parte del Gip di disporre il sequestro preventivo di un veicolo per violazione dell'art. 116, comma 13, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ha rilevato che il sequestro è consentito solo allorché si debba con la successiva condanna ordinare la confisca, non possibile nel caso in esame per l'appartenenza del mezzo a persona estranea al reato).
Cass. civ. n. 105/1995
Gli attrezzi rinvenuti in un cantiere edile, ai fini della configurabilità del reato di costruzione abusiva, potrebbero non qualificarsi come corpo di reato, potendo essere utilizzati in altri luoghi e in altri modi ed essere occasione di lavoro per l'esecuzione di opere edilizie legittimamente assentite, ma costituiscono cose pertinenti al reato e come tali suscettibili di sequestro tutte le volte in cui esistano concrete esigenze probatorie, che possono essere le più svariate e debbono essere valutate caso per caso. Peraltro, ove voglia attenersi alla lettera della disposizione dell'art. 253 c.p.p., senza alcuno sforzo interpretativo, e ritenere il cantiere corpo di reato, perché relativo a «cose mediante le quali è stato commesso l'illecito», è necessario tener conto del disposto dell'art. 262 stesso codice, secondo il quale tutte le cose, comunque sequestrate, vanno restituite «a chi ne abbia diritto» quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini probatori. Detto accertamento è particolarmente necessario per cose che per la loro molteplice destinazione e funzione e per le loro caratteristiche potrebbero non mantenere nel tempo le esigenze probatorie.
Cass. civ. n. 42/1995
Deve ritenersi suscettibile di confisca obbligatoria, ai sensi del primo comma dell'art. 301 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale), un'autovettura assoggettata a sequestro, che, in quanto cosa servita a commettere il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, è corpo di reato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso nel quale si deduceva la non confiscabilità dell'autovettura ai sensi del secondo comma dell'art. 301 D.P.R. n. 43 del 1973, in quanto appartenente a persona assolutamente estranea al reato e non essendo necessaria la sua acquisizione a fini probatori, la Suprema Corte ha osservato che non risultavano verificate (e neppure enunciate) le condizioni di applicabilità della norma invocata, relative all'appartenenza ed alla dimostrazione di non aver potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza).
Cass. civ. n. 23/1995
È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha chiarito: 1) che, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dalla lett. c), degli artt. 274 e 292 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch'essa di libertà protette costituzionalmente, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale e non già nella prospettiva di un'astratta, oltre che incerta nell'an e nel «quando», futura possibilità di caducazione del sequestro probatorio; 2) che un pericolo di tale natura è da escludere solo finché il procedimento resti nella fase delle indagini preliminari, nella quale, spettando al pubblico ministero il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, lo stesso P.M. può ovviare al predetto pericolo, o rivolgendosi in tempo al giudice per le indagini preliminari per il sequestro preventivo, o emettendo direttamente, in via d'urgenza e salvo convalida, il relativo decreto, ma che, al di fuori di tale ipotesi e quando sia stata esercitata l'azione penale, è possibile che il P.M. - a causa della mancanza di un punto di saldatura tra i provvedimenti o dei tempi tecnici occorrenti per comunicazioni o notifiche - si venga a trovare nell'impossibilità di attivarsi prontamente per l'applicazione della misura preventiva; 3) che in questi ultimi casi e in altri analoghi non è, ovviamente, richiesto, per l'adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente che sussista in itinere la probabilità che ciò accada e che l'imputato riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando il concorso del pericolo attuale e concreto della protrazione dell'attività criminosa o dell'aggravamento dei suoi effetti).
Cass. civ. n. 3056/1994
Atteso il principio per cui, in caso di sequestro effettuato a seguito di decreto di perquisizione, il riesame può investire anche quest'ultimo provvedimento, deve derivarne l'ulteriore conseguenza che, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 309 c.p.p., il tribunale può integrare o completare l'eventuale insufficienza o carenza di motivazione, divenendo, perciò, del tutto indifferente se detta motivazione, in precedenza, fosse stata completa ed esauriente, dato che il provvedimento dispositivo dell'eseguito sequestro e l'ordinanza decisoria sulla richiesta di riesame sono strettamente collegati e complementari quanto alla enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche che ne sono a base.
Cass. civ. n. 4252/1993
Soltanto il giudice è l'organo competente a valutare se vi siano i presupposti per un sequestro che abbia finalità preventive, che può essere attuato da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria in via d'urgenza purché si osservi la disciplina dettata dall'art. 321, terzo comma bis e terzo comma ter, c.p.p. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di sequestro adottato dal P.M. ai fini sostanzialmente preventivi, ancorché dichiaratamente probatori (in realtà insussistenti, tenuto conto della possibilità di realizzare l'asserita finalità probatoria mediante l'acquisizione o il sequestro di documenti).
Cass. civ. n. 1665/1993
Il sequestro probatorio di beni, denaro od altra utilità, fittiziamente intestati al fine di eludere disposizioni di legge (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 conv. con modif. in legge n. 356 del 1992) è legittimamente ordinato nei confronti del dominus apparente, quando da elementi probatori risulti detta fittizietà, pur se l'identità del reale titolare sia sconosciuta. (Nella specie trattavasi di natante, fittiziamente intestato per eludere la normativa in materia di contrabbando).
Cass. civ. n. 979/1992
Le quote sociali, di una società a responsabilità limitata, non potendo considerarsi beni immateriali in senso stretto, sono assoggettabili a sequestro penale. Infatti, la quota di un socio di una società a responsabilità limitata trova pur sempre concretezza in una rappresentazione cartolare, costituita dal libro dei soci, nella quale il diritto si integra, nulla rilevando che il documento permanga nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare ed abbia, dal punto di vista societario, funzione informativa complessa.
Cass. civ. n. 6331/1990
In tema di sequestro probatorio, il denaro può configurarsi come corpo di reato, in relazione alla contravvenzione di possesso ingiustificato di valori, prevista dall'art. 708 c.p., anche nel caso in cui l'imputato ne sia stato colto in possesso unitamente ad oggetti non confacenti al suo stato e si assuma che esso sia stato acquisito mediante la vendita di altri oggetti anch'essi non confacenti al suo stato.
Cass. civ. n. 3717/1990
Deve essere ritenuto legittimo il sequestro, oltre che delle merci recanti il marchio o i marchi contraffatti, anche della macchina stampatrice, degli altri strumenti destinati all'apposizione dei falsi marchi di fabbrica e delle merci non ancora contraffatte, qualora si consideri che la macchina, i punzoni e le altre apparecchiature non possano non ritenersi di pertinenza delittuosa, essendo essi i mezzi impiegati per la commissione del reato, e che eguale apprezzamento di pertinenza criminosa debba riguardare le merci non ancora contraffatte, essendo queste destinate comunque alla contraffazione, nella specie non ancora verificatasi sol perché frappostosi l'intervento (impeditivo) della polizia giudiziaria. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che respingeva richiesta di riesame).