Cass. civ. n. 1730 del 24 gennaio 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Prededuzione - Atti legalmente compiuti ex art. 161, comma 7, l.fall. - Necessità di informazioni sulla proposta e sul contenuto del piano - Difetto - Conseguenze.
Ai fini del riconoscimento della prededuzione relativa agli atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché, in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa va considerato di straordinaria amministrazione, conseguendone la necessità di autorizzazione da parte del giudice.