Cass. pen. n. 5002 del 28 gennaio 1998
Testo massima n. 1
Il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e, la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione. Ne consegue che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza.