Cass. civ. n. 17326 del 24 giugno 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Convenzione ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Prezzo di cessione delle aree - Copertura di tutti i costi di acquisizione - Obbligo di conguaglio - Legittimazione passiva degli assegnatari - Condizioni - Fondamento.


In tema di edilizia popolare ed economica, il principio del perfetto pareggio economico, in base al quale il prezzo di cessione delle aree deve assicurare al Comune la copertura di tutti i costi per la loro acquisizione, non comporta l'automatico trasferimento dell'obbligo di conguaglio a carico degli assegnatari degli alloggi, salvo che non vi sia un loro espresso accollo ex art. 1273 c.c. ovvero un'espressa previsione di trasferimento nella convenzione stipulata tra l'ente pubblico e la cooperativa concessionaria, che altrimenti, ai sensi dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, rimane l'unico soggetto obbligato all'integrazione del prezzo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13595 del 2020

Normativa correlata

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

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