Cass. civ. n. 17362 del 16 giugno 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Accollo esterno liberatorio – Insolvenza del nuovo debitore al tempo della liberazione del debitore originario – Nozione – Autonomia rispetto alla nozione accolta nella legge fallimentare – Fondamento.


L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24330 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1274 com. 2
Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1186
Cod. Civ. art. 1299
Cod. Civ. art. 1313
Cod. Civ. art. 1626
Cod. Civ. art. 1868
Cod. Civ. art. 1943
Cod. Civ. art. 1953

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