Cass. pen. n. 26 del 10 luglio 1997
Testo massima n. 1
In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo, l'avviso della data fissata per la udienza camerale a norma dell'art. 324 c.p.p. deve essere dato anche ad ogni interessato che risulti dagli atti a disposizione del tribunale. Non è quindi consentito circoscrivere la partecipazione alla detta udienza ai soli soggetti indicati dall'art. 324, comma sesto, c.p.p. (pubblico ministero, difensore e “chi ha proposto la richiesta”), poiché tale limitazione contrasta non soltanto con l'art. 127 c.p.p., alle cui forme il detto comma sesto fa espresso richiamo, e che prevede che l'avviso della udienza venga dato “alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori”, ma soprattutto con gli artt. 322 e 325 c.p.p., che consentono la richiesta di riesame e il successivo ricorso per cassazione, oltre che all'imputato o indagato, al suo difensore, al pubblico ministero e alla persona alla quale sono state sequestrate le cose, anche a colui “che avrebbe diritto alla loro restituzione”. (Fattispecie nella quale non era stato dato avviso della udienza camerale ex art. 324 c.p.p. al proprietario di un autoveicolo sequestrato ad altra persona).
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