Art. 322 – Codice di procedura penale – Riesame del decreto di sequestro preventivo
1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 6223 del 9 febbraio 2018
Avverso il provvedimento del g.i.p. che abbia disposto la sostituzione dei beni che formano oggetto di sequestro preventivo non può essere proposto ricorso diretto per cassazione, ammesso soltanto nei confronti del provvedimento impositivo della misura, ma appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di sostituzione del sequestro di conti correnti con il sequestro di un immobile e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 21640/2018
È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge.(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto di revoca parziale del sequestro disposto dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, anzichè disporre la conversione del gravame in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen.).
Cass. civ. n. 11869/2017
Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 48126/2017
In tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 11204/2016
In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.
Cass. civ. n. 24967/2015
In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di questa disposizone, la quale differisce l'efficacia del provvedimento alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.
Cass. civ. n. 15933/2015
Non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di una società l'indagato che sia socio unico di questa, ma non ne abbia - o non ne abbia più - la rappresentanza formale, poiché non è configurabile una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso.
Cass. civ. n. 15804/2015
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire.
Cass. civ. n. 5380/2015
In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna, al terzo interessato è precluso fino alla formazione del giudicato di rivolgersi al giudice della cognizione per far valere i propri diritti sui beni in sequestro.
Cass. civ. n. 2319/2015
Sussiste la legittimazione del creditore pignoratizio ad impugnare il decreto di sequestro preventivo, considerato che, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., legittimato all'impugnazione è anche il soggetto non titolare del bene o, comunque, diverso da quello al quale le cose devono essere restituite, purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e la sua eliminazione o la riforma determinino risultati a lui favorevoli. (Fattispecie in cui, censurando il provvedimento impugnato, la S.C. ha ritenuto legittimata all'impugnazione una banca, stante la disponibilità della stessa in ordine ai beni sequestrati, costituiti da un conto corrente con saldo negativo e un deposito titoli a garanzia di pegno rotativo con saldo positivo).
Cass. civ. n. 49966/2015
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal G.i.p. non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 28003/2014
In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono impugnabili davanti giudice dell'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 22652/2014
In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 bis c.p.p., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice abbia provveduto a dichiarare l'inammissibilità delle istanze di revoca delle misure con le forme del decreto motivato in luogo della ordinanza, a seguito della erronea qualificazione della richiesta quale incidente di esecuzione, in virtù del principio della prevalenza del contenuto sostanziale dell'atto impugnato e della sua funzione processuale, rispetto alla mera denominazione formale. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha qualificato il ricorso come appello e trasmesso gli atti al Tribunale del riesame competente).
Cass. civ. n. 43541/2013
In tema di sequestro preventivo, qualora il giudice disponga, dopo la sentenza di assoluzione, la revoca della misura e la restituzione all'avente diritto, individuandolo nella parte civile, l'imputato che aveva subito il sequestro può impugnare tale decisione proponendo un incidente di esecuzione, e non con l'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 41114/2013
In tema di sequestro preventivo, qualora la cosa sequestrata sia stata successivamente restituita a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, l'originario possessore, legittimato alla proposizione del riesame, perde interesse all'impugnazione, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità della misura cautelare, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio del precedente decreto confermativo, essendo nelle more il bene stato restituito a soggetto diverso dall'istante).
Cass. civ. n. 3397/2013
Anche l'imputato o indagato in procedimento connesso a quello in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo può essere legittimato a proporre istanza di riesame a norma dell'art. 322 c.p.p., purché vanti un interesse concreto ed attuale ad ottenere la rimozione del vincolo cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la legittimazione ad impugnare di indagati per reato connesso titolari dell'intero capitale sociale di società proprietarie o affittuarie dei beni sottoposti a sequestro).
Cass. civ. n. 35786/2012
In sede di appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p., quando il Tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal P.M. e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello.
Cass. civ. n. 8942/2012
È inammissibile l'istanza di riesame proposta dal difensore della "persona offesa e terzo interessato", privo di procura speciale, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 5959/2012
In tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo avente per oggetto parte di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio e della relativa pratica edilizia in originale - nell'ambito di indagini per i reati di cui agli artt. 481, 483, 479, 323 e 361 cod. pen. - omettendo di esaminare il dato nuovo, rispetto alla materia precedentemente valutata, costituito dall'esclusione di pericoli per l'equilibrio statico dell'immobile, oggetto di sequestro, definitivamente accertata in sede civile e coincidente con il profilo di pericolo per la pubblica incolumità che concorreva a definire l'esigenza cautelare nel precedente giudizio in sede penale).
Cass. civ. n. 11966/2011
La richiesta di riesame proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene in sequestro, ove sia rilevato il difetto di procura, non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura.
Cass. civ. n. 10977/2010
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame. (Nella specie, la legittimazione del ricorrente, non più proprietario dell'immobile per averlo alienato a terzi ma sottoposto a sequestro preventivo per il reato di costruzione abusiva, è stata riconosciuta in quanto titolare di un autonomo interesse a far valere le ragioni a sostegno della regolarità della procedura di rilascio sin dal momento di esecuzione del sequestro, ciò in considerazione delle conseguenze contrattuali cui egli è esposto ove l'immobile risulti abusivamente realizzato).
Cass. civ. n. 40827/2010
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), c.p.p., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice.
Cass. civ. n. 41398/2009
In tema di responsabilità da reato degli enti, è inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo presentata dal legale rappresentante della persona giuridica, divenuto incompatibile in quanto indagato o imputato del reato presupposto.
Cass. civ. n. 36064/2009
Il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo è impugnabile mediante appello ex art. 322 bis c.p.p., rientrando lo stesso tra le "ordinanze in materia di sequestro preventivo".
Cass. civ. n. 10029/2009
Anche colui che è indagato per un reato connesso a quello in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo può essere legittimato alla proposizione dell'appello ex art. 322 bis c.p.p., purché vanti un interesse concreto ed attuale. (In relazione all'appello proposto avverso la revoca di un sequestro preventivo disposta in un procedimento connesso, la Corte ha ritenuto privo di apprezzabile rilevanza giuridica l'interesse del ricorrente di accertare, attraverso la verifica del "fumus commissi delicti", la credibilità dei denuncianti, a loro volta indagati per il reato per il quale era stata disposta la cautela reale).
Cass. civ. n. 1456/2009
In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., non è richiesto che il difensore del proponente sia munito di procura speciale.
Cass. civ. n. 44036/2008
L'indagato che proponga richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo di un bene di cui egli non sia titolare, deve vantare un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, derivante dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto, nel caso di sequestro preventivo dei libri sociali e della documentazione contabile di una società di capitali, la carenza d'interesse all'impugnazione da parte del socio di minoranza indagato con conseguente inammissibilità del ricorso ).
Cass. civ. n. 43801/2008
In tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., non è richiesto che il difensore dell'indagato che formuli la relativa istanza sia munito di procura speciale.
Cass. civ. n. 39913/2008
Avverso il provvedimento di dissequestro adottato in sede dibattimentale non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l'appello al tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura. (Nella specie la Corte ha convertito il ricorso in appello ).
Cass. civ. n. 37695/2008
In tema di riesame del sequestro preventivo o probatorio, il terzo proprietario della cosa in sequestro non ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il terzo proprietario può far valere le proprie ragioni esercitando la facoltà d'intervento spontaneo nella procedura e, al più tardi, nella fase esecutiva ).