Cass. pen. n. 3603 del 27 novembre 1995
Testo massima n. 1
Deve riconoscersi sussistenza dell'interesse a proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo con riguardo ad indagato che, pur non proprietario del bene oggetto della misura, ne abbia comunque la disponibilità; quanto sopra peraltro non può valere per ipotesi di potere di disposizione esplicato in virtù di rapporto organico con un ente: in tal caso la disponibilità che costituisce il presupposto dell'interesse al gravame non spetta all'indagato in quanto tale, ma all'ente in nome del quale viene esercitata ed in nome del quale solo può essere fatta valere. (Fattispecie nella quale era stato sequestrato denaro appartenente al CONI in un procedimento a carico del presidente di tale ente, indagato per abuso di ufficio. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto inammissibile il riesame proposto dal predetto indagato in tale veste rilevando che lo stesso non aveva interesse, che potesse considerarsi tutelato, alla eliminazione della misura che avrebbe invero comportato la restituzione della somma e della sua disponibilità all'ente citato).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi