Cass. pen. n. 4452 del 13 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Gli artt. 347 e 348 c.p.p. attribuiscono alla polizia giudiziaria, nel periodo antecedente alla comunicazione della notizia di reato ed in quello successivo, il potere di espletare un ventaglio di attività ad iniziativa. Tra le attività — libere e tipicizzate, tutte tese all'assicurazione delle fonti di prova — che la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare deve ricomprendersi, dopo la modifica introdotta con il D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12 nell'art. 321 c.p.p., anche il sequestro preventivo.
Testo massima n. 2
Il provvedimento di convalida del sequestro preventivo e quello con il quale viene adottata la misura cautelare sono indipendenti ed autonomi, ciascuno soggetto ad uno specifico mezzo di impugnazione: il primo è appellabile ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., il secondo è riesaminabile ex art. 322 stesso codice. (La Suprema Corte ha osservato che, avendo l'indagato optato per l'impugnazione prevista da tale ultima norma, è improponibile ogni questione - nella specie difetto del requisito dell'urgenza nel sequestro effettuato dalla P.G. - concernente la convalida del sequestro).
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