Art. 348 – Codice di procedura penale – Assicurazione delle fonti di prova
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato [347], la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi [352, 353, 354];
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351];
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33855/2024
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di colui che provveda, in un'unica occasione, ad autenticare la sottoscrizione della persona offesa apposta in calce alla querela, trattandosi di un atto non esclusivamente riservato a detta professione, purché le modalità non siano tali da rivelare l'esistenza di un'attività organizzata o continuativa.
Cass. civ. n. 21661/2024
L'acquisizione da parte della polizia giudiziaria dei codici IMEI di telefoni cellulari presenti in una determinata zona non necessita della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto, non determinando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio, ma limitandosi a identificarlo, non è assimilabile a un mezzo di ricerca della prova, atteso che costituisce unicamente il presupposto operativo della successiva attività captativa delle conversazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che su tale principio non ha inciso la sentenza della Corte EDU del 24 aprile 2018 nel caso Benedik c. Slovenia, che ha ritenuto la sussistenza della violazione dell'art. 8 CEDU in un caso di acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, dell'indirizzo IP dinamico, per la cui individuazione è necessario esaminare i dati di connessione pertinenti all'abbonato e, quindi, informazioni rientranti nell'ambito della sua vita privata).
Cass. civ. n. 17164/2024
Integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell'ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per istallarla, posto che per tale figura professionale l'art. 11, r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude qualunque manovra nella bocca del paziente.
Cass. civ. n. 15901/2024
La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado cinque mesi dopo la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello effettuata a mezzo PEC al difensore).
Cass. civ. n. 9343/2024
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, non contenendo alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, è pronunciata fuori dei casi normativamente previsti. (In applicazione del principio la S.C., accogliendo il motivo di ricorso con cui era dedotta la sufficiente specificità dell'atto di appello, ha cassato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 6583/2024
In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).
Cass. civ. n. 3595/2024
L'inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame il quale, dopo che le parti avevano discusso sulle reciproche richieste istruttorie, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.).
Cass. civ. n. 3495/2024
In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione.
Cass. civ. n. 2630/2024
In tema di avviso di accertamento, la denunciata illegittimità o tardività della notifica, non traducendosi in un error in procedendo attesa la natura sostanziale e non processuale dell'atto impositivo, impedisce alla Corte di cassazione di verificarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, la data di perfezionamento, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito che, in presenza di una doppia conforme, non può essere contestato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto, su cui si fondano la decisione di primo grado e quella di appello, sono diverse.
Cass. civ. n. 47675/2023
Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che l'atto possa essere redatto personalmente da quest'ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna pronunciata in relazione all'atto di pignoramento di un natante redatto e depositato dall'imputato presso l'autorità marittima, finalizzato a dare impulso al fermo del bene, in quanto funzionale alla esecuzione di una procedura di espropriazione già in corso, seguita da un giudice).
Cass. civ. n. 30759/2023
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l'inosservanza degli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Nella specie, la S.C., pur rigettandolo, ha affermato l'ammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto il vizio di carenza assoluta della motivazione).
Cass. civ. n. 26934/2023
necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello.
Cass. civ. n. 26277/2023
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall'art. 348-ter c.p.c., che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche.
Cass. civ. n. 18951/2023
La norma contenuta nell'art. 348, comma 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l'interesse dell'appellante ad evitare che sia dichiarata l'improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest'ultimo, l'appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame.
Cass. civ. n. 16929/2023
L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 cod. proc. pen. - che ricorre sia per le operazioni e gli accertamenti urgenti tipici, svolti dopo l'assunzione da parte del pubblico ministero della direzione delle indagini, sia per quelli atipici, posti in essere dagli organi di polizia giudiziaria al di fuori delle deleghe di indagini da parte dell'autorità giudiziaria, trattandosi di attività che, andando a incidere sulle libertà fondamentali, quali la riservatezza e la tutela dei dati personali, richiedono il necessario vaglio di legittimità - non è previsto a pena di inutilizzabilità, poiché l'attività di documentazione, in assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente.
Cass. civ. n. 15311/2023
Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.
Cass. civ. n. 13189/2023
L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
Cass. civ. n. 12724/2023
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso il provvedimento di primo grado, integra attività idonea a fornire conoscenza della natura dell'ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice d'appello l'invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, la suddetta ordinanza in "file" PDF compresso (cd. "zippato").
Cass. civ. n. 9269/2023
Nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato.
Cass. civ. n. 8951/2023
La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione.)
Cass. civ. n. 5319/2023
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica il compimento di attività strumentalmente connesse agli atti tipici della professione, in assenza dei caratteri della continuità e professionalità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di una casa di cura per anziani nella quale era stata accertata la predisposizione da parte dell'infermiere, in servizio all'atto del sopralluogo, della somministrazione di farmaci, non richiedente la competenza specifica della abilitazione infermieristica, da parte degli operatori sociosanitari in sua assenza).
Cass. pen. n. 41385/2018
L'individuazione da parte della polizia giudiziaria dell'utenza telefonica da sottoporre ad intercettazione attraverso il monitoraggio di utenze presenti in una determinata zona, mediante apparecchiature in grado di individuarne i codici identificativi previo posizionamento in prossimità del cellulare da "tracciare", rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., non soggetto ad una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che la mera attività di individuazione dell'identità del singolo apparecchio telefonico mediante il monitoraggio di una utenza, non operando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio monitorato e costituendo unicamente il presupposto operativo di una successiva attività captativa di conversazioni, non necessita di un decreto autorizzativo, in quanto non lesiva di alcun principio costituzionale e sovranazionale e non assimilabile ad un mezzo di ricerca della prova).
Cass. pen. n. 41456/2012
La richiesta rivolta all'indiziato, nella fase delle indagini preliminari, di pronunciare delle espressioni verbali, al fine di consentire il riconoscimento della voce da parte della persona offesa costituisce atto atipico di indagine della polizia giudiziaria pienamente legittimo a norma degli artt. 55 e 348 c.p.p., che non influisce sulla libertà di autodeterminazione della persona interessata, se non è effettuato con metodi coercitivi, e che non impone la partecipazione obbligatoria del difensore.
Cass. pen. n. 1028/2006
Il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, mediante il sequestro di un bicchierino di caffè offerto dalla polizia giudiziaria, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 c.p.p. in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona.
Cass. pen. n. 6712/1999
Alla luce della disciplina del nuovo codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, una volta intervenuto il Pubblico Ministero, deve compiere non solo gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne consegue che, ove il P.M., pur avendo ricevuto la “notitia criminis”, non abbia impartito specifiche direttive, trova esclusiva applicazione l'art. 348, comma primo, c.p.p., secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. (Fattispecie in cui la P.G. ha provveduto ad acquisire valutazioni circa una supposta contraffazione di marchi, servendosi all'uopo di persone esperte nel settore. La S.C. in applicazione del principio di cui in massima ha, tra l'altro, escluso l'illegittimità del decreto di sequestro preventivo, disposto dal P.M. anche sulla base dell'operato della P.G.).
Cass. pen. n. 1235/1998
Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la polizia giudiziaria dispone di un margine di autonoma operatività non solo prima della comunicazione al P.M. della notizia di reato (art. 347 c.p.p.), ma anche dopo tale comunicazione (art. 348 c.p.p.), giacché essa — oltre a dare esecuzione alle specifiche direttive impartite dal P.M. — ben può compiere ulteriori attività investigative, a condizione che tali attività non siano incompatibili (o comunque in contrasto) con le specifiche direttive impartite dal P.M. stesso. Ne consegue che nessun limite investigativo è ravvisabile nei casi in cui, nonostante l'avvenuta comunicazione al P.M. della notizia di reato, questi non abbia in concreto emanato direttiva alcuna, non potendosi nemmeno astrattamente prospettarsi (in tali casi) problemi di incompatibilità o contrasti; e dovendosi ritenere, pertanto, l'esclusiva operatività, nei casi in questione, del disposto di cui all'art. 348 primo comma c.p.p. (Fattispecie in materia di eccepita inutilizzabilità di individuazioni fotografiche svolte in assenza di delega da parte del P.M.).
Cass. pen. n. 3840/1998
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 348 c.p.p., secondo la quale la polizia giudiziaria, quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone qualificate che non possono rifiutare la loro opera, non prescrive alcuna formalità — e tanto meno la forma scritta — per la scelta e la nomina di tali ausiliari; ne deriva che nessun tipo di invalidità o inutilizzabilità degli accertamenti compiuti discende dalla mancanza di una investitura scritta dei predetti, non versandosi in alcuna ipotesi di violazione di legge.
Cass. pen. n. 4452/1996
Gli artt. 347 e 348 c.p.p. attribuiscono alla polizia giudiziaria, nel periodo antecedente alla comunicazione della notizia di reato ed in quello successivo, il potere di espletare un ventaglio di attività ad iniziativa. Tra le attività — libere e tipicizzate, tutte tese all'assicurazione delle fonti di prova — che la polizia giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare deve ricomprendersi, dopo la modifica introdotta con il D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12 nell'art. 321 c.p.p., anche il sequestro preventivo.
Cass. pen. n. 10958/1993
Non è sindacabile la tipologia di atti di indagine utilizzati dalla polizia giudiziaria per pervenire all'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto incensurabile l'omesso compimento da parte della polizia giudiziaria di una perquisizione personale o locale, una volta acclarata sulla base del testimoniale raccolto ed ampiamente e criticamente valutato dal giudice di merito, la dinamica dei fatti).
Cass. pen. n. 4603/1993
Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il pubblico ministero, pur avendo ricevuto la notizia di reato, non abbia impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto dell'art. 348, primo comma, c.p.p., secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi, di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole.