Cass. pen. n. 4136 del 22 marzo 1994
Testo massima n. 1
In tema di sequestro, l'art. 322 bis c.p.p. attribuisce al pubblico ministero la facoltà di proporre appello, fuori dei casi previsti dall'art. 322 c.p.p., contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Con tale norma, introdotta dal D.L.vo 14 gennaio 1992, n. 12 — in analogia con la corrispondente norma dell'art. 310, comma 1, c.p.p. in tema di misure cautelari personali — il legislatore, prevedendo anche per il sequestro una impugnazione diversa dal riesame, ha voluto riferirsi a quelle situazioni in cui la doglianza ha motivo di rivolgersi contro la reiezione di una istanza, promossa per ottenere la concessione di una misura cautelare reale, al fine di ottenerne l'accoglimento, in via sostitutiva, dal giudice del gravame.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi