Cass. pen. n. 8444 del 8 settembre 1993

Testo massima n. 1


In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo ha, per sua natura e finalità, carattere provvisorio e cautelare: non può quindi — in tema di reati edilizi — essere mantenuto dopo la sentenza di condanna, sia perché questa interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti; sia perché l'eventuale reiterazione della condotta vietata dà luogo ad altra ipotesi di reato; sia perché il provvedimento perde efficacia con la pronuncia della suddetta decisione. (La Corte ha ritenuto compatibile l'ordine di demolizione delle opere abusive ed il dissequestro).

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