Cass. pen. n. 35104 del 4 settembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia del provvedimento che dispone il vincolo, devono essere dedotte avanti all'autorità procedente e non possono essere prese in esame in sede di legittimità, non potendosi estendere alle misure reali la diversa soluzione adottata per le misure cautelari personali che deriva dal favor libertatis (fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto nel giudizio di legittimità la perdita di efficacia del sequestro probatorio, essendo intervenuta la decisione del riesame oltre il decimo giorno dalla trasmissione degli atti).
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