Cass. civ. n. 17419 del 25 giugno 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Contratto a tempo parziale - Inosservanza del requisito della forma scritta - Costituzione di un ordinario rapporto full time - Riduzione dell'orario di lavoro - Necessità del consenso del lavoratore - Manifestazione del consenso per "facta concludentia" - Ammissibilità.
Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno; tuttavia, il datore di lavoro può provare l'esistenza di sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni, anche per facta concludentia, le quali si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time e le cui successive modifiche non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro, richiedendo un nuovo consenso del lavoratore .
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.