Cass. civ. n. 17424 del 16 giugno 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta sulle successioni e donazioni - Liberalità indiretta - Art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Norma di esclusione dall'imposta - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di liberalità indirette, l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, prevedendo un'ipotesi di esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni, allo scopo di evitare una duplicazione del prelievo tributario su fattispecie che, seppur composte da negozi distinti, siano manifestazione di un'unica capacità contributiva, non richiede che il contribuente indichi, nell'atto pubblico di compravendita, di volersene avvalere, essendo sufficiente la prova dell'oggettivo collegamento tra la liberalità ed il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende, assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicazione dell'imposta di donazione, avendo il contribuente dimostrato di aver utilizzato la somma donatagli per l'acquisto di immobili).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10759 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1 com. 4

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