Cass. pen. n. 4906 del 19 agosto 1998

Testo massima n. 1


Non è proponibile in sede di riesame di provvedimento che disponga una misura cautelare reale, la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; stante la non omologabilità delle situazioni relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali. Pertanto il decreto di rinvio a giudizio spiega efficacia preclusiva al riesame del presupposto probatorio della misura.

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