Cass. pen. n. 3131 del 4 novembre 1997
Testo massima n. 1
In sede di riesame dei provvedimenti di sequestro il potere di integrazione da parte del tribunale della libertà non incontra limiti. Nel provvedimento di sequestro è infatti indispensabile indicare, sia pure in maniera sommaria e approssimativa, la fattispecie criminosa contestata e i fatti specifici imputati, in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti al reato, e certamente non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate. Tuttavia quando le indicazioni mancanti siano contenute nel provvedimento del tribunale della libertà, la lacuna è colmata e il ricorrente non può più far valere alcun profilo di nullità.
Testo massima n. 2
Le provviste di denaro esistenti sui conti correnti non possono essere considerate “corpo di reato” ai sensi dell'art. 253 c.p.p. in relazione ad ipotizzati illeciti fiscali. Esse infatti non possono essere considerate provento del reato, cioé il quantum di imposta non versata all'erario.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi