Cass. civ. n. 17438 del 19 giugno 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Contratto di compravendita - Risoluzione prevista da clausola contrattuale - Rapporti fra il cedente ed il fisco - Detrazione ex art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Accertamento negoziale o giudiziale dell'avvenuta risoluzione - Necessità - Esclusione.


In tema di IVA, ove venga in esistenza una causa di risoluzione di un contratto, la cui efficacia dipende da un evento dedotto all'epoca della stipula con apposita clausola risolutiva, in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di riscossione e pagamento dell'IVA, il medesimo soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l'imposta, a norma dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento - negoziale o giudiziale - del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 987 del 2010

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1456

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