Cass. pen. n. 17445 del 26 marzo 2024

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca disposta dal tribunale - Giudizio di appello - Decorso del termine di cui all’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Conseguenze - Inefficacia del provvedimento ablatorio e conseguente obbligo di restituzione dei beni - Sussistenza - Possibilità di prosecuzione del giudizio di appello - Esclusione - Possibilità per la Corte d’appello di adottare un provvedimento di conferma del decreto impugnato - Esclusione.


In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il decorso del termine di durata massima del giudizio di appello avverso il decreto di confisca emesso in primo grado, previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determinando l'inefficacia del provvedimento ablatorio e il conseguente obbligo di restituzione dei beni, preclude la prosecuzione del giudizio, sicché alla Corte di appello non è consentito adottare un provvedimento di conferma del decreto impugnato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 30752 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

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