Cass. civ. n. 17466 del 19 giugno 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE IVA - Art. 5, comma 4 ter, d.l. n. 70 del 1988 - Cessione del credito risultante da dichiarazione annuale - Ripetibilità dal cessionario delle somme rimborsate - Ammissibilità della cessione parziale - Art. 1 d.m. n. 384 del 1997 - Irrilevanza.
In materia di IVA, l'art. 5, comma 4 ter, del d.l. n. 70 del 1988, nel riconoscere all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito IVA, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43 bis e 43 ter, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 5 com. 4
Decr. Minist. Finanze 30/09/1997 num. 384 art. 1
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 ter
Legge 13/05/1988 num. 154 art. 1 CORTE COST.
Legge 28/06/2019 num. 58 art. 1