Cass. pen. n. 17489 del 29 marzo 2024
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenuti sottoposti a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Autorizzazione all’acquisto di generi alimentari in sopravvitto - Diniego - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all'alimentazione. (Fattispecie relativa al diniego all'acquisto al sopravvitto di farina e lievito, adottato per la loro facile infiammabilità nonché per la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fornito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.