Cass. pen. n. 17489 del 29 marzo 2024

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenuti sottoposti a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Autorizzazione all’acquisto di generi alimentari in sopravvitto - Diniego - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.


In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all'alimentazione. (Fattispecie relativa al diniego all'acquisto al sopravvitto di farina e lievito, adottato per la loro facile infiammabilità nonché per la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fornito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 1306 del 2024

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 9
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.

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