Cass. civ. n. 5340 del 1 giugno 1999
Testo massima n. 1
La fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge n. 533 del 1973), né le carenze della memoria di costituzione del giudizio di opposizione rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c. relative alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, alla determinazione dell'oggetto e all'indicazione dei mezzi di prova — a cui l'atto si deve attenere stante la posizione sostanziale di attore dell'opposto — possono determinare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché l'inosservanza degli artt. 414 e 416 non si riverbera su atti precedenti alla fase di cognizione e aventi una loro autonomia, ma eventualmente può condurre al rigetto della domanda con la inerente revoca del decreto ingiuntivo.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi