Cass. pen. n. 7034 del 11 giugno 1998
Testo massima n. 1
In tema di elemento psicologico del reato di omissione di referto, la valutazione da parte dell'esercente la professione sanitaria della perseguibilità di ufficio del delitto ravvisabile nel caso a lui sottoposto non deve essere fatta in astratto, ma in concreto, ossia con l'adozione di ogni criterio di giudizio che tenga conto delle peculiarità della situazione effettiva, dovendosi riconoscere al sanitario un margine di discrezionalità nell'apprezzamento della natura dell'infortunio in relazione al tipo di lesione riscontrata, alla descrizione dei fatti fornita dal paziente o dai suoi eventuali accompagnatori e agli altri possibili elementi di riscontro. (Fattispecie di lesioni da infortunio sul lavoro nella quale la Suprema Corte ha escluso il dolo in capo al medico in ordine al contestato reato di cui all'art. 365 c.p., avuto riguardo alla totale assenza di indicazioni da parte del paziente circa la dinamica dell'infortunio, ed essendo stata anzi fornita dal medesimo una versione del fatto tale da escludere qualunque violazione delle norme a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi