Cass. pen. n. 10958 del 29 novembre 1993

Testo massima n. 1


Non è sindacabile la tipologia di atti di indagine utilizzati dalla polizia giudiziaria per pervenire all'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto incensurabile l'omesso compimento da parte della polizia giudiziaria di una perquisizione personale o locale, una volta acclarata sulla base del testimoniale raccolto ed ampiamente e criticamente valutato dal giudice di merito, la dinamica dei fatti).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE