Cass. pen. n. 38544 del 10 ottobre 2008

Testo massima n. 1


Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria, pur potendo costituire fonte di prova nel giudizio, non hanno carattere né formale, né sostanziale di perizia, ma s'inquadrano nell'attività preliminare d'accertamento e d'assicurazione delle prove, per l'espletamento della quale non è necessario venga garantita la presenza e l'intervento del difensore dell'indiziato.

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