Cass. pen. n. 4005 del 4 novembre 2005

Testo massima n. 1


Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del P.M. non emesso in udienza, ancorché perfetto e valido, non decorrono dalla data dallo stesso apposta al momento della compilazione, bensì dal momento in cui viene sottoscritto dal segretario, acquisendo attraverso tale certificazione data certa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tardiva e pertanto inefficace la convalida di un sequestro recante la sola data apposta dal P.M. e mancante della conseguente certificazione da parte del segretario).

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