Cass. civ. n. 17642 del 26 giugno 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Contratto verbale di cessione d’azienda - Registrazione d’ufficio - Autonomo presupposto - Criteri di interpretazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità - Verifica dei dati presuntivi - Fattispecie.


In tema di imposta di registro, l'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, che dispone la registrazione d'ufficio del contratto verbale di cessione di azienda, basandosi su un presupposto autonomo, è inconciliabile con i criteri di interpretazione previsti del successivo art. 20, relativi all'atto presentato alla registrazione, ed impone una specifica verifica, strettamente consequenziale ai dati presuntivi che la stessa disposizione correla al potere d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la riqualificazione, secondo i criteri di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, di una pluralità di atti di vendita come cessione di azienda, anziché verificare se ricorrevano i dati presuntivi di un contratto verbale di cessione di azienda, quali cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22327 del 2022

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

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