Cass. pen. n. 1708 del 14 aprile 1995
Testo massima n. 1
I «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585, comma quarto, c.p.p. e 167 att. c.p.p., debbono consistere in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice del gravame, peraltro sempre nei limiti dei capi e punti della decisione che sono stati oggetto della impugnazione originaria.
Testo massima n. 2
L'omessa convalida del sequestro operato dalla P.G. non comporta l'inutilizzabilità ai fini probatori della cosa sequestrata e da nessuno richiesta, nonostante la mancata convalida, avendo questa la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già di contestare sotto il profilo della rilevanza probatoria e della utilizzazione processuale il bene in parola.
Testo massima n. 3
La funzione del provvedimento di convalida del sequestro, previsto dall'art. 355 c.p.p., è quella di legittimare la sottrazione del bene sequestrato alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già quella di coonestare, sotto il profilo della rilevanza probatoria e della utilizzazione processuale, il bene in parola. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la mancata convalida del sequestro comportasse la inutilizzabilità, a fini probatori, della cosa sequestrata).
Testo massima n. 4
Poiché il giudizio sulla legittimità dell'arresto deve essere effettuato ex ante, il giudice della convalida deve limitarsi ad accertare il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380 ss. c.p.p., motivando in ordine alla sussistenza degli estremi della flagranza, alla configurabilità di una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto ed all'osservanza dei termini imposti dalla procedura de qua, ma non anche riguardo alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, che devono essere valutati in altra sede.
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