Cass. pen. n. 1881 del 20 agosto 1996

Testo massima n. 1


Poiché, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, terzo comma, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, quale indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), c.p.p., infatti, non possono ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivi di ricorso dall'art. 606, lett. e), c.p.p.

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