Cass. civ. n. 17692 del 26 giugno 2024
Testo massima n. 1
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Destinazione a scuole italiane all'estero - Selezione ex art. 19, comma 1, d. lgs. n. 64 del 2017 - Requisito dei tre anni di servizio effettivo – Valutazione del servizio preruolo prestato con contratti a termine - Art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999 – Non applicabilità – Ragioni.
In tema di personale da destinare alle scuole statali all'estero, la norma dettata dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 64 del 2017 - secondo la quale tale personale è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero - prevale, in quanto disposizione di natura speciale, su ogni altra, compresa quella di cui al novellato art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999 in materia di valutazione del servizio preruolo e, inoltre, non può essere disapplicata per violazione del diritto unionale, in quanto tesa ad evitare discriminazioni "alla rovescia" nei confronti del personale di ruolo assunto a seguito di un concorso generale, così integrando una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 64 art. 19 com. 1
Legge 03/05/1999 num. 124 art. 11 com. 14
Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 14 com. 1
Legge 10/08/2023 num. 103