Cass. civ. n. 6594 del 11 giugno 1991
Testo massima n. 1
La competenza a disporre l'attribuzione, in tutto od in parte, al creditore procedente della cauzione al cui versamento è stata subordinata la sospensione dell'esecuzione o la sua restituzione, in tutto o in parte, al debitore esecutato, spetta al giudice dell'esecuzione, in considerazione della natura ordinatoria del relativo provvedimento.
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