Art. 624 – Codice di procedura civile – Testo non disponibile
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Cass. civ. n. 22010/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Cass. civ. n. 17965/2023
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cass. civ. n. 13530/2023
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 8799/2023
La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Cass. civ. n. 17791/2011
L'ordinanza con la quale, previa qualificazione del procedimento come di opposizione agli atti esecutivi, venga disposta la revoca del decreto emesso "inaudita altera parte" di sospensione dell'esecuzione e contestualmente assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non può essere impugnata mediante ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., attesa l'assoggettabilità a reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., dell'ordinanza e la sua natura non definitiva neanche in ordine alla qualificazione di opposizione agli atti esecutivi, da ritenersi censurabile in sede di reclamo e comunque modificabile in sede di giudizio a cognizione piena eventualmente introdotto.
Cass. civ. n. 15965/2011
In tema di esecuzione forzata, tutti gli eventi che si concretano nella sospensione o negazione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo o nella sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione all'esecuzione o nella negazione del diritto di procedere all'esecuzione, impongono la sospensione in via conseguenziale del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, salvo che il "debitor debitoris" non chieda che esso continui a svolgersi. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in ragione della sopravvenuta, pur in assenza di sospensione ex art. 624 c.p.c., sentenza di definizione, in primo grado, del giudizio di opposizione all'esecuzione che aveva negato la pretesa esecutiva sulla cui base il credito del debitore verso il terzo era stato pignorato).
Cass. civ. n. 11243/2010
È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 c.p.c. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. (Principio affermato con riferimento alla reiezione da parte del giudice del reclamo dell'istanza di sospensione del provvedimento dispositivo della vendita forzata).
Cass. civ. n. 22488/2009
È inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c. nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 lett. e), del D.L. n.35 del 2005, convertito nella L. n.80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della L. n.52 del 2006, respinga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, emessa dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. trattandosi di provvedimento privo di natura definitiva e decisoria, avente natura cautelare e provvisoria. Il predetto principio si applica tanto nell'ipotesi di sospensione disposta in sede di opposizione all'esecuzione non iniziata, sia quando la sospensione sia disposta ad esecuzione già iniziata.
Cass. civ. n. 22486/2009
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della L. n. 52 del 2006, accolga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione (nella specie, immobiliare) a seguito di un'opposizione all'esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria e, perciò, privo di natura definitiva e decisoria.
Cass. civ. n. 7537/2009
Gli effetti del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale esso è pronunciato, senza che possano influire su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse parti. (Nella specie, rigettando il ricorso proposto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto che la sospensione dell'esecuzione del rilascio di un fondo agrario, iniziata in base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, non poteva estendere i suoi effetti alla successiva esecuzione intrapresa sulla scorta della sentenza esecutiva di appello).
Cass. civ. n. 6048/2009
Nel regime di cui all'art. 624, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della legge n. 52 del 2006, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. contro l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione a seguito di un'opposizione all'esecuzione, atteso che l'ordinamento prevede lo specifico rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ..
Cass. civ. n. 21860/2007
A differenza del provvedimento di sospensione del processo di cognizione, per il quale l'art. 42 c.p.c. espressamente prevede l'impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l'effetto indicato dall'art. 626 c.p.c., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili - a seconda del regime applicabile ratione temporis - l'opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., rimanendo invece inammissibile il regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 18539/2007
In materia di esecuzione, la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della sospensione della esecutorietà del titolo esecutivo da parte del giudice avanti al quale lo stesso è impugnato costituisce una presa d'atto dell'interferenza tra processo di cognizione e diritto di procedere ad esecuzione forzata ed il termine per la riassunzione del processo esecutivo comincia a decorrere da quando sono cessati gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione; al contrario la sospensione del processo esecutivo in senso proprio, cui si riferisce l'art. 627 c.p.c., viene meno dopo il rigetto - totale o parziale - dell'opposizione (all'esecuzione, agli atti esecutivi ovvero di terzo) e da questo momento inizia a decorrere il termine per la riassunzione.
Cass. civ. n. 418/2007
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la proposizione della questione pregiudiziale della legittimità della ritenuta di acconto operata dal debitore sostituto d'imposta non legittima la sospensione necessaria del processo, qualora non sia effettivamente pendente la relativa causa innanzi al giudice tributario dotato di competenza giurisdizionale esclusiva, nè può essere esaminata incidenter tantum dal giudice ordinario tenuto a pronunciarsi sulla causa di opposizione all'esecuzione (nell'affermare tale principio, la S.C., adita in sede di regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione, ha disposto la prosecuzione del giudizio).
Cass. civ. n. 5368/2006
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 615 c.p.c., come novellato dall'art. 2, comma terzo, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell'esecuzione. Il suddetto provvedimento di sospensione ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare. Allorquando sul giudizio di opposizione a precetto sia intervenuta la sentenza di appello e sia stato proposto ricorso per cassazione, sulla relativa istanza è competente il giudice d'appello e non la Corte di Cassazione e l'istanza, ove proposta avanti alla Corte, dev'essere dichiarata inammissibile.
Cass. civ. n. 405/2006
La sospensione dell'esecuzione, quando non è disposta dalla legge, costituisce espressione della rilevanza conferita dal sistema normativo, in funzione cautelare, ai gravi motivi dedotti da parte dell'interessato, nel cui concorso può essere adottata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 625 c.p.c. L'istanza di sospensione può essere fondata sia su gravi motivi di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore). Ne consegue, avuto riguardo alla varietà e natura di tali motivi, che, nel primo caso, la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre, negli altri casi, le soluzioni positive o negative in ordine alla sospensione dell'esecuzione dipendono da scelte rimesse in via esclusiva al libero apprezzamento, prima del giudice dell'esecuzione e poi, eventualmente, di quello del giudizio di opposizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 7296/2003
Gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 c.p.c. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono, quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo.
Cass. civ. n. 12970/2000
Il potere di revoca della sospensione del processo esecutivo — precedentemente disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. — appartiene al giudice dell'esecuzione e rientra tra i poteri ordinatori del processo esecutivo indicati dall'art. 616 c.p.c. La relativa pronuncia, revocabile o modificabile dallo stesso giudice che l'ha emessa, è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non è soggetta a regolamento di competenza, né, in difetto del carattere della decisorietà, è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 10121/2000
La competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa ha carattere funzionale, e non è pertanto, né suscettibile di delibazione o modifica in sede di decisione all'opposizione all'esecuzione, né revocabile da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (che non sia stato investito della legittimità stessa del provvedimento), né modificabile per effetto dell'eventuale litispendenza tra due giudizi di opposizione all'esecuzione.
Cass. civ. n. 1372/2000
In tema di procedimento di esecuzione, poiché l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento — avendo il precetto la sola funzione di preannunciare il soddisfacimento coatto della pretesa azionata — un provvedimento di sospensione dell'esecuzione (richiesto e) pronunciato prima del pignoramento stesso (nella specie, emesso in sede di opposizione a precetto) va considerato tamquam non esset, essendo del tutto inidoneo ad esplicare effetti nel procedimento in corso ovvero in procedimenti futuri. Ne consegue che l'unico rimedio legittimamente esperibile da parte del soggetto destinatario del precetto risulta, in difetto di strumenti processuali tipici (attesa la impraticabilità dell'opposizione all'esecuzione ex secondo comma dell'art. 615 c.p.c., che rende possibile la domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c.), la richiesta di inibitoria a procedere al pignoramento ex art. 700 c.p.c.
Cass. civ. n. 2848/1998
Il giudice competente a sospendere l'esecuzione non è il giudice dell'opposizione ad essa, bensì quello dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.), e l'ordinanza è da questi revocabile e modificabile pur dopo la riassunzione del processo dinanzi al giudice dell'opposizione e prima della definizione di questo giudizio, perché è di contenuto negativo, e il limite alla revocabilità illimitata delle ordinanze del giudice dell'esecuzione è costituito dalla loro attuazione (art. 487 c.p.c.).
Cass. civ. n. 7979/1997
Il provvedimento di sospensione o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata non riveste natura decisoria ed è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell'art. 487 c.p.c. ed è impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che contro lFo stesso è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 7413/1997
La sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma di cui all'art. 624 c.p.c. (che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza di gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato) può invocarsi sulla base del — presunto — venir meno della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, nel qual caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento, dovendosi, al contrario, ritenere tale soluzione suscettibile di ulteriore verifica, da parte del medesimo giudice, in sede di eventuale, successiva opposizione agli atti esecutivi consistente nella impugnazione dell'emanata ordinanza di sospensione, secondo il (già adottato) criterio della serietà delle questioni sollevate e, quindi, della possibilità che esse siano accolte dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione di terzo (se diversi ratione praetii).
Cass. civ. n. 4604/1997
L'istanza di sospensione dell'esecuzione può proporsi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione (ancorché in vista di questo) e, anche nel caso di pendenza di quest'ultimo, deve essere rivolta al giudice dell'esecuzione in quanto tale anziché al giudice dell'opposizione che non sia anche giudice dell'esecuzione. L'accoglimento dell'istanza impone, inoltre, al giudice che abbia disposto la sospensione, in vista o nella pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione, di assicurare il collegamento fra il provvedimento emesso e il giudizio di opposizione, al qual fine, ove quest'ultimo sia già iniziato, egli può assegnare alle parti un termine per coltivarlo, revocando la disposta sospensione, nel caso in cui esse non lo osservino.
Cass. civ. n. 2588/1994
Poiché a norma degli artt. 623 e 615 c.p.c. in collegamento con l'art. 615, secondo comma, stesso codice, legittimato a provvedere alla sospensione dell'esecuzione è il giudice, cui è affidata la direzione della procedura esecutiva, l'ordinanza di sospensione adottata da un diverso giudice, ancorché appartenente allo stesso ufficio giudiziario, è affetta da nullità, perché infirmata da un vizio che attiene alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.).
Cass. civ. n. 8378/1993
L'ordinanza di sospensione del processo esecutivo prevista dall'art. 624 c.p.c., è sempre revocabile e modificabile dal giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 487 dello stesso codice, e tale revoca può essere anche implicitamente contenuta in un successivo atto che inequivocabilmente riveli la volontà della revoca della sospensione, non desumibile dalla mera incompatibilità dell'atto medesimo con la precedente sospensione, richiedendosi che la revoca sia stata considerata dal giudice come il necessario presupposto dell'atto posto in essere. Ne consegue che il provvedimento di distribuzione della somma realizzata dalla conversione del pignoramento, emesso nonostante la sospensione della esecuzione, che, di per sé, non consente il compimento di ulteriori atti del processo esecutivo, non implica la revoca della sospensione quando non risulti, sia pure implicitamente, la necessità che questa preliminare revoca sia stata presa in considerazione dal giudice, sentite le parti.
Cass. civ. n. 1874/1993
Per effetto della parziale riforma in appello di sentenza di condanna di primo grado provvisoriamente esecutiva, verificandosi un accoglimento della domanda in misura inferiore a quella riconosciuta con la pronunzia riformata, il processo esecutivo iniziato in base a quest'ultima, da un lato, è soggetto a sospensione parziale — in applicazione, per identità di ratio, di quanto disposto dall'art. 624, secondo comma c.p.c. per il caso delle controversie in sede di distribuzione del ricavato —, con riguardo alla realizzazione coattiva di quella parte del credito negata con la sentenza di appello, la quale, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., mentre preclude, per la medesima parte, gli ulteriori atti dell'esecuzione, non toglie vigore, fino al passaggio in giudicato, a quelli già compiuti; e, dall'altro lato — con riguardo, cioè, alla parte di credito riconosciuta anche in sede di gravame — può continuare a svolgersi sulla base del titolo esecutivo ormai costituito dalla stessa sentenza di appello.
Cass. civ. n. 8665/1991
Per lo svincolo della cauzione la cui prestazione sia stata disposta a seguito di sospensione del processo esecutivo nel caso di opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione anche quando il giudizio di opposizione sia stato instaurato davanti ad un diverso giudice.
Cass. civ. n. 6594/1991
La competenza a disporre l'attribuzione, in tutto od in parte, al creditore procedente della cauzione al cui versamento è stata subordinata la sospensione dell'esecuzione o la sua restituzione, in tutto o in parte, al debitore esecutato, spetta al giudice dell'esecuzione, in considerazione della natura ordinatoria del relativo provvedimento.
Cass. civ. n. 9682/1990
In tema di espropriazione presso terzi, qualora all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo il debitore si costituisca e proponga opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la rimessione delle parti davanti al tribunale competente per valore, ai sensi dell'art. 616 stesso codice, resta ferma la competenza del pretore, quale giudice dell'esecuzione, a pronunciarsi sull'istanza di sospensione, ancorché il detto giudice, ritenuta la competenza del tribunale a decidere sull'opposizione abbia rimesso le parti avanti a quest'ultimo.
Cass. civ. n. 5495/1986
A differenza dell'opposizione a precetto cambiario anteriore all'inizio dell'esecuzione, che va proposta con citazione innanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., ma con possibilità di chiedere — al presidente del tribunale od al pretore, allegando la citazione notificata — la sospensione dell'esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio in base all'art. 64 della legge cambiaria (salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all'art. 65 della stessa legge), tale opposizione, ove successiva all'inizio dell'esecuzione, va proposta in forza dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e allo stesso, prima dell'eventuale rimessione delle parti davanti al giudice competente, compete la decisione in ordine alla sospensione.
Cass. civ. n. 5943/1984
I consorzi di bonifica, per i contributi dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio (artt. 10, 11 e 12 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215), hanno il potere di emettere provvedimenti impositivi esecutori, con natura analoga all'atto di accertamento tributario reso dallo Stato o da ente pubblico territoriale, nonché di avvalersi della procedura amministrativa di riscossione esattoriale di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 21 del citato decreto n. 215 del 1933). Qualora tale procedura venga intrapresa, e con riguardo alla domanda proposta dal debitore per ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione e proporre opposizione avverso l'esecuzione stessa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (nella specie, contestando l'esperibilità della azione esecutiva in pendenza di amministrazione controllata, opponendo in compensazione un debito nei suoi confronti del creditore procedente e sostenendo infine l'impignorabilità assoluta dei beni staggiti), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, relativamente all'istanza di sospensione, tenuto conto che il potere di sospensione su richiesta del debitore, ed in genere di controllo sulla regolarità degli atti, è attribuito in sede amministrativa all'intendente di finanza, ai sensi del disposto costituzionalmente corretto dell'art. 53 del D.P.R. n. 602 del 1973, senza che il giudice ordinario possa interferire sui provvedimenti amministrativi (art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E). D'altro canto deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dato che l'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel rispetto, al pari del precedente art. 53, della delega conferita con l'art. 1 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, dispone che il medesimo giudice ordinario può essere adito solo dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale, con una domanda che sia rivolta a contestare ex post la legittimità della stessa al fine dell'eventuale risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 915/1971
In ipotesi che avverso una sentenza di condanna non munita di clausola di provvisoria esecuzione, ma notificata in forma esecutiva assieme al precetto, la parte intimata proponga per un verso appello, chiedendo al giudice di secondo grado declaratoria d'invalidità della sentenza impugnata come titolo per l'esecuzione forzata, per il motivo che la sentenza medesima pubblicata da meno di un anno, non le era stata mai notificata e, quindi, non era cominciato a decorrere il termine per la impugnazione, onde non poteva essere munita della formula esecutiva, e per altro verso opposizione all'esecuzione, a sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., competente ad emettere il provvedimento di sospensione del processo, ove concorrano gravi motivi, è il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 624 c.p.c.
Cass. civ. n. 2032/1967
Sottoposto a procedura esecutiva esattoriale un immobile di proprietà comune ed indivisa del debitore di imposta e di altri, il giudice ordinario è privo di giurisdizione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore, anche se intesa a che si provveda, nel frattempo, alla divisione del bene esecutato a norma dell'art. 600 c.p.c.