Cass. pen. n. 17697 del 09 aprile 2024

Testo massima n. 1


PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - Ordinanza di esclusione della parte civile - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Limiti - Abnormità - Fattispecie.


L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 39321 del 2009

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 113
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 590 sexies
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5 com. 1 lett. C
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 bis PENDENTE

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