Cass. civ. n. 17708 del 21 giugno 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE Sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso - Efficacia preclusiva dell’accertamento della responsabilità nel giudizio civile - Rilevanza dei motivi dell’assoluzione (art. 530, comma 1 o comma 2, c.p.p.) - Sussistenza.


In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4764 del 2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

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