Cass. civ. n. 1771 del 20 gennaio 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Fondo di garanzia INPS - Crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro - Datore di lavoro non assoggettabile a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura di amministrazione straordinaria - Prescrizione annuale - Decorrenza.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 518
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.