Cass. civ. n. 17715 del 27 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis applicabile (c.d. "whistleblowing") - Tutela del dipendente - Contenuto - Abilitazione a svolgere attività investigative improprie ed illecite - Esclusione - Segnalazione per scopi personali o per contestazioni e rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori - Efficacia scriminante - Esclusione.


La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis applicabile (c.d. "whistleblowing"), non può essere estesa fino a ricomprendere improprie attività investigative poste in essere dal lavoratore, in violazione dei limiti di Legge, per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro, né può riconoscersi efficacia scriminante alle segnalazioni effettuate per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9148 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54 bis
Decreto Legisl. 10/03/2023 num. 24 art. 1
Decreto Legisl. 10/03/2023 num. 24 art. 16
Decreto Legisl. 10/03/2023 num. 24 art. 23

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