14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11886 del 23 marzo 2002
Testo massima n. 1
L’accertamento tecnico sul DNA eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 348 c.p.p., non può essere utilizzato per la decisione a norma dell’art. 512 c.p.p., qualora l’analisi comporti una modificazione irreversibile delle cose oggetto di analisi [ nella specie mozziconi di sigaretta ] e manchi il requisito della irripetibilità determinata da fatti e circostanze imprevedibili, non potendosi considerare fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell’imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti. [ Nell’occasione la Corte ha incidentalmente affermato che l’accertamento, per essere acquisito al fascicolo del dibattimento, avrebbe dovuto essere eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att. ].
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