Art. 512 – Codice di procedura penale – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare [422] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2232/2018
In tema di letture dibattimentali, le gravi condizioni di salute del querelante, tali da non consentirgli di essere sottoposto ad esame dibattimentale, integrano un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. e l'utilizzabilità della stessa a fini probatori, senza che ciò determini violazione dell'art. 6 CEDU, qualora anche la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto le sopravvenute condizioni di salute del dichiarante non possono essere collegate all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale.
Cass. civ. n. 43899/2018
Le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio in sede di indagini preliminari da soggetto divenuto successivamente irreperibile ed acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. hanno rilevanza probatoria a carattere secondario, con la conseguenza che non possono essere poste a fondamento della condanna in mancanza di altri elementi di prova, essendo necessario inquadrarle in un ambito più ampio nel quale non assumano rilievo decisivo o preponderante.
Cass. civ. n. 46080/2018
In tema di letture dibattimentali, la morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della sua relazione.
Cass. civ. n. 21312/2018
In tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da un cittadino extracomunitario regolarmente residente sul territorio nazionale, pur se tossicodipendente e privo di occupazione lavorativa, valorizzando anche la circostanza che tra la data in cui le dichiarazioni era state rese ed il decreto di giudizio immediato era intercorso un brevissimo lasso temporale).
Cass. civ. n. 4563/2018
Ai fini della lettura delle dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. non costituisce "fatto o circostanza imprevedibile" il volontario allontanamento dall'Italia del dichiarante straniero che vi dimori stabilmente, trattandosi di evenienza fisiologica che ricade nell'ambito applicativo della diversa fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13522/2017
Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva applicato la disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen. desumendo i presupposti per la deroga al contraddittorio dalla circostanza che la persona offesa - dopo aver partecipato ad una udienza ed aver lasciato i propri recapiti in cancelleria, chiedendo di essere autorizzata all'utilizzo del mezzo aereo in vista della successiva udienza - non era stata più rintracciata).
Cass. civ. n. 57243/2017
L'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni testimoniali rese in sede di indagini preliminari, è consentita a condizione che il teste abbia avuto effettiva contezza della citazione e la sua assenza sia frutto di una libera scelta di sottrarsi all'esame. (Fattispecie nella quale la Corte ritenuto correttamente acquisite le dichiarazioni rese dal teste risultato irreperibile in dibattimento).
Cass. civ. n. 24688/2016
In tema di letture dibattimentali, l'avanzata età anagrafica del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenza quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio, salvo che al momento dell'escussione fosse seriamente pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti, che la durata della vita del dichiarante non sarebbe giunta fino alla celebrazione del dibattimento, dovendosi in tal caso negare accesso alla lettura di cui all'art. 512 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 12038/2015
Ai fini della legittimità della lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da cittadina straniera alla polizia giudiziaria e della valutazione circa l'impossibilità di loro ripetizione, non sono elementi sufficienti a ritenere prevedibile che il testimone si renda irreperibile la sua condizione di straniero e l'esercizio, da parte sua, di attività di meretricio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese da persona più volte controllata dalle forze dell'ordine sulla pubblica via, ma alla quale non era stato possibile collegare un recapito che ne consentisse il riferimento).
Cass. civ. n. 16445/2014
Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante. (Nella specie è stata ritenuta insufficiente la ricerca dei due testimoni, che erano stati agevolmente reperiti per l'udienza precedente rispetto a quella nella quale era stata disposta l'acquisizione delle loro dichiarazioni, benchè già allora risultasse avvenuto il presunto mutamento di abitazione di uno dei due e fosse stato reperito l'altro al domicilio ove successivamente era stato indicato come "sconosciuto").
Cass. civ. n. 51416/2013
Nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. ne consente la lettura, a richiesta di parte, non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità.
Cass. civ. n. 38342/2013
La mera condizione di cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l'assenza dal dibattimento, sicché nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione può darsi lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la lettura delle dichiarazioni rese da una donna straniera che risiedeva stabilmente nello Stato, svolgeva attività lavorativa e solo successivamente era stata espulsa).
Cass. civ. n. 14807/2012
La responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 27918/2011
Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 c.p.p. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.
Cass. civ. n. 3315/2011
Nel dibattimento possono essere acquisite mediante la lettura e legittimamente utilizzate ai fini di prova, ricorrendo un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persona informata sui fatti la quale, una volta chiamata a deporre in udienza, dichiari di non ricordare più nulla sui fatti oggetto dell'esame, ove risulti accertato che nelle more abbia subito una perdita della memoria di origine traumatica.
Cass. civ. n. 25110/2007
Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 512 c.p.p., in base al quale è consentita la lettura di dichiarazioni predibattimentali quando l'esame dibattimentale del dichiarante risulti impossibile per fatti o circostanze non prevedibili dalla parte processuale interessata, l'imprevedibilità va valutata con riferimento alle conoscenze di cui la stessa parte poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 12940/2006
A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 43 della legge n. 479 del 1999 all'art. 512 bis c.p.p. è necessario che il P.M., a sostegno della richiesta di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero, dimostri di avere esperito inutilmente tutti i mezzi, compresi quelli offerti dalla rogatoria internazionale, al fine di ottenere l'escussione del teste ma di non avere raggiunto lo scopo per ragioni a lui non imputabili.
Cass. civ. n. 38682/2004
La lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione deve ritenersi consentita, in una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., a condizione che i fatti o le circostanze da cui deriva detta impossibilità siano non solo imprevedibili per la parte privata che chiede la lettura, ma anche di natura oggettiva, cioè non imputabili alla stessa parte richiedente e non imputabili a libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 512 c.p.p. in un caso in cui, trattandosi di procedimento a carico di un extracomunitario albanese imputato di favoreggiamento e sfruttamento aggravati della prostituzione di talune sue connazionali, l'impossibilità di audizione dei testi era derivata dal fatto che costoro si erano resi irreperibili non per libera scelta ma perché ragionevolmente timorosi di gravi conseguenze a loro carico ove avessero confermato in dibattimento le loro precedenti dichiarazioni e detta loro scelta poteva essere considerata imprevedibile perché posta in essere, in un caso, da soggetto già ricoverato in struttura assistenziale protetta in cui aveva tenuto regolare condotta; in un altro da soggetti l'uno dei quali dedito a stabile lavoro e titolare di una regolare abitazione e l'altro legato al primo da un rapporto sentimentale e di convivenza).
Cass. civ. n. 32505/2004
La relazione di servizio proveniente dalla polizia giudiziaria e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento qualora per circostanze obiettive debba essere qualificata come atto irripetibile, quando cioè non esiste più la possibilità di rinnovazione dell'atto attraverso l'audizione del verbalizzante. (Fattispecie in cui si è ritenuta legittima l'acquisizione della relazione di servizio di un agente di polizia divenuto irreperibile in quanto dimessosi dal servizio e trasferitosi in località non conosciuta).
Cass. civ. n. 21088/2004
Ai fini della legittimità della lettura e acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da persone che non siano poi comparse al dibattimento in quanto irreperibili per cause non prevedibili al momento dell'esame, correttamente il giudice di merito ritiene imprevedibile l'ipotesi della irripetibilità dell'atto per la sola circostanza che i testi siano cittadini stranieri (nella specie nigeriani), in quanto, risultando il loro stabile insediamento nel nostro Paese, la probabilità di una loro irreperibilità, valutata con giudizio ex ante, non appariva maggiore di quanto non fosse per qualunque cittadino italiano.
Cass. civ. n. 14550/2004
Condizione essenziale per la legittima lettura, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate dei fatti è che la loro impossibilità di ripetizione sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. Ne consegue che, nel caso di dichiarazioni predibattimentali rese da una cittadina extracomunitaria, dedita alla prostituzione, non in regola con il permesso di soggiorno, che fornisca solo un domicilio intrinsecamente precario ed un recapito telefonico parimenti precario, essendo estremamente probabile, se non certa, la futura impossibilità di reperimento, è diritto-dovere per il P.M. procedente di richiedere l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 36747/2003
La disposizione di cui all'art. 512 c.p.p., secondo la quale può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, è applicabile anche in caso di irreperibilità del dichiarante, considerato che tale situazione, da accertarsi con rigore, configura una ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e non può essere equiparata alla volontaria scelta di sottrarsi all'esame di cui all'art. 526 n. 1 bis c.p.p., che presuppone comunque, la potenziale attuabilità, in dibattimento, dell'audizione. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 18150/2003
L'utilizzazione, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni accusatorie rese dal testimone irreperibile, qualora la sua irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame da parte dell'imputato, rientra nella previsione dell'art. 111 comma 5 Cost. che, in presenza di accertata impossibilità di natura oggettiva, deroga al principio costituzionale che garantisce la possibilità del contraddittorio in dibattimento, per cui la valutazione del giudice sulla mancata presenza del testimone deve fondarsi su un rigoroso e approfondito accertamento, dovendo escludersi che costituisca idonea prova dell'irreperibilità una verifica burocratica, che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o che si limiti alle risultanze anagrafiche.
Cass. civ. n. 8384/2003
In tema di letture dibattimentali, sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, a norma dell'art. 512 c.p.p., nel caso di irreperibilità del teste, solo se tale situazione sia imprevedibile, con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, e oggettiva, nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame, perché in tal caso non è configurabile l'ipotesi di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l'art. 111 comma 5 Cost. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che la volontà di sottrarsi all'esame possa desumersi dal comportamento del teste che, regolarmente citato a comparire in udienza, faccia successivamente perdere le sue tracce).
Cass. civ. n. 2596/2003
La disposizione di cui all'art. 512 c.p.p., secondo la quale può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, è applicabile anche in caso di morte del dichiarante dovuta a suicidio, evento che non può essere equiparato alla volontaria sottrazione all'esame di cui alla disposizione prevista dall'art. 526, comma 1-bis, stesso codice, la quale presuppone, in ogni caso, la potenziale attuabilità dell'audizione.
Cass. civ. n. 42926/2002
La sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso che la prevedibilità della sopraggiunta irreperibilità della persona offesa potesse fondarsi sulla circostanza che si trattasse di una cittadina extracomunitaria, priva di permesso di soggiorno e dedita alla prostituzione).
Cass. civ. n. 23597/2002
L'art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., in base al quale “gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento se le parti vi consentano ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi”, riguarda soltanto gli atti di accertamento che siano stati direttamente “compiuti” dalla polizia straniera (quali, ad es. rilievi tecnici, ispezioni, sequestri), rimanendo invece esclusi gli atti “assunti” o “raccolti”, tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, la cui utilizzabilità, in caso di mancata comparizione a seguito di regolare citazione, è subordinata alle sole condizioni previste dall'art. 512 bis c.p.p.
Cass. civ. n. 11886/2002
L'accertamento tecnico sul DNA eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., non può essere utilizzato per la decisione a norma dell'art. 512 c.p.p., qualora l'analisi comporti una modificazione irreversibile delle cose oggetto di analisi (nella specie mozziconi di sigaretta) e manchi il requisito della irripetibilità determinata da fatti e circostanze imprevedibili, non potendosi considerare fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti. (Nell'occasione la Corte ha incidentalmente affermato che l'accertamento, per essere acquisito al fascicolo del dibattimento, avrebbe dovuto essere eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att.).
Cass. civ. n. 24102/2001
A norma dell'art. 512 c.p.p. (lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), anche dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dal citato art. 111 della Costituzione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'irreperibilità dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero cittadini extracomunitari).
Cass. civ. n. 23192/2001
Ai fini dell'utilizzazione mediante lettura delle dichiarazioni di persona resasi irreperibile, anche l'evasione dallo stato di detenzione domiciliare di soggetto sottoposto a programma di protezione perché collaboratore di giustizia è da considerare evento eccezionale e imprevedibile, dato che l'attualità della collaborazione, dalla quale l'imputato può solo ricevere benefici in termini sanzionatori, è circostanza tale da far presumere che egli non rinunci a essi con il sottrarsi al programma in corso.