Cass. pen. n. 21738 del 7 maggio 2004

Testo massima n. 1


I verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p., tra i quali va annoverato l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall'art., 186 c.s. e dall'art. 379 del relativo regolamento di attuazione (c.d. alcool-test), non sono soggetti all'obbligo del deposito al difensore, contemplato dall'art. 366 c.p.p., trattandosi di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza preavviso e per la cui effettuazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 365 c.p.p. per gli atti di perquisizione o sequestro compiuti direttamente dal pubblico ministero, non è prevista la designazione, all'occorrenza, di un difensore d'ufficio, ma solo l'avvertimento, ex art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore; ragion per cui, mancando detta designazione, mancherebbe anche il soggetto nei cui confronti dovrebbe realizzarsi la garanzia.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE