Cass. pen. n. 42020 del 5 novembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso avviso di deposito, previsto dall'art. 366 c.p.p., del verbale contenente i risultati dell'alcooltest integra gli estremi della nullità relativa, la quale, se ritualmente eccepita, comporta l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato con tale mezzo di prova, con la conseguenza che di esso il giudice non può tenere conto nella formazione del suo convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato; è, tuttavia, illegittima la sentenza di non doversi procedere per la nullità della suddetta prova, posta a base del rinvio a giudizio dell'imputato, attesochè la responsabilità in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche non deve necessariamente essere provata attraverso l'alcooltest, ma può essere desunta da qualsiasi altro elemento probatorio idoneo a comprovare lo stato di alterazione psicofisica. (Contrasto segnalato con relazione n. 94 del 2003).
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