Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2889 del 13 ottobre 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2889 del 13 ottobre 1997

Testo massima n. 1

L’art. 369 c.p.p. prescrive l’invio dell’informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini solo nel caso in cui occorre compiere un atto al quale il difensore dell’indagato ha diritto di assistere. Un tale diritto non ricorre nel caso del sequestro perché, trattandosi di tipico atto a sorpresa, il codice di rito prevede soltanto che il difensore ha diritto di assistere, se presente, al complemento dell’atto: per cui, se il difensore non ha diritto ad essere preventivamente avvisato, è da escludere che, prima del sequestro, all’indagato debba essere inviata l’informazione di garanzia. [ Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se non è contenuta nel decreto di sequestro, l’informazione di garanzia deve essere inviata all’indagato dopo l’avvenuto sequestro, in considerazione dei diritti che l’art. 368 c.p.p. riconosce al difensore ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze