Art. 369 – Codice di procedura penale – Informazione di garanzia
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore [96] di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.
1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
2. [Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8792/2017
In tema di informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa di cui all'art. 369-bis, cod. proc. pen., l'omissione dell'avviso previsto dal comma secondo, lett. d-bis), di tale disposizione, relativo al diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali, e la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. configura una nullità ex art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. solo se determina un'effettiva lesione del diritto di assistenza dell'imputato, il quale ha l'onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando elementi a dimostrazione della lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa in quanto, nonostante all'indagato non fosse stata fornita completa informazione ai sensi dell'art. 369-bis cod. proc. pen. in occasione dell'esecuzione del fermo, allo stesso era stata, comunque, garantita la traduzione in forma orale nella propria lingua di tutti gli atti del procedimento compiuti fino a quel momento, ad opera di un interprete ed alla presenza del difensore).
Cass. civ. n. 13678/2009
Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, non deve essere preceduto dall'informazione di garanzia e dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore. (Rigetta, Trib. lib. Matera, 22 ottobre 2008).
Cass. civ. n. 25694/2008
Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti "a sorpresa"), nè il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 19 ottobre 2007).
Cass. civ. n. 8366/2006
È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, conseguentemente, del decreto di citazione a giudizio, ordinando quindi la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto carente delle indicazioni previste dal comma secondo dell'articolo 369 bis c.p.p. (nella specie, l'indicazione del recapito telefonico del difensore d'ufficio). Tali indicazioni, infatti, sono necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, riguardando un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa ed antecedente rispetto a quella introdotta dall'avviso di conclusione delle indagini.
Cass. civ. n. 47909/2003
L'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, ex art. 369 bis c.p.p., non deve precedere a pena di nullità l'avviso di conclusioni delle indagini, di cui all'art. 415 bis c.p.p., nell'ipotesi in cui nel corso delle predette indagini non sia stata espletata alcuna attività alla quale il difensore ha diritto di assistere, essendo previsto dalla citata disposizione che la predetta informazione possa precedere direttamente l'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio, che sia stato richiesto dall'indagato ai sensi del terzo comma del citato art. 415 bis e, pertanto, dopo la notificazione dell'avviso.
Cass. civ. n. 46532/2003
È abnorme la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, derivante dalla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per mancanza nello stesso delle indicazioni previste dall'art. 369 bis secondo comma c.p.p. Infatti, quando nel corso delle indagini non è stata espletata nessuna attività alla quale il difensore aveva diritto di assistere, non è necessario far precedere l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., dall'informazione di garanzia di cui all'art. 369 bis c.p.p.
Cass. civ. n. 32612/2002
Le perquisizioni e i sequestri effettuati ad iniziativa della polizia giudiziaria non comportano l'obbligo di dar luogo agli adempimenti previsti dall'art. 369 bis c.p.p. (informazione della persona sottoposta a indagini sul diritto di difesa). Ciò, manifestamente, non si pone in contrasto alcuno con la Costituzione, considerando che vi è sostanziale identità di disciplina tra gli atti anzidetti e quelli corrispondenti disposti direttamente al pubblico ministero, giacché tanto per gli uni quanto per gli altri non è previsto alcun obbligo di preavviso ma soltanto l'obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore, con l'unica differenza - pienamente giustificata nella logica del sistema - che solo il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 365 c.p.p., e non la polizia giudiziaria, in mancanza di un difensore di fiducia, deve designarne uno d'ufficio.
Cass. civ. n. 44022/2001
In tema di «informazione di garanzia», prevista dall'art. 369 c.p.p., e di «informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa», prevista dall'art. 369 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 19 della legge 6 marzo 2001 n. 60), ai fini di un coordinamento tra i due diversi istituti, deve ritenersi che l'informazione di garanzia sia dovuta quando si debba compiere un atto «a sorpresa», sia pure non necessariamente prima del medesimo o congiuntamente ad esso, mentre l'altra informazione (la cui omissione è espressamente sanzionata dalla nullità degli atti conseguenti), sia dovuta prima dell'invito a comparire per rendere l'interrogatorio ovvero in un momento antecedente o contemporaneo al compimento del primo atto determinato e programmato, al quale il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque esclusa la necessità di entrambi i tipi di informazione ove esista già in atti la nomina di un difensore di fiducia, anche se effettuata nell'ambito di un procedimento al quale ne siano stati poi riuniti altri.
Cass. civ. n. 7/2000
Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso del difensore (c.d. atti “a sorpresa” perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, c.p.p.), né il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia, ovvero in mancanza, designazione di un difensore d'ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all'atto, una volta che questo sia compito viene ad esaurirsi l'esigenza preclusiva connessa alla “sorpresa”, con la conseguenza che riemerge l'obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell'informazione predetta, anche al fine di assicurare all'interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall'art. 366 c.p.p. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell'informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative).
Cass. civ. n. 2889/1997
L'art. 369 c.p.p. prescrive l'invio dell'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini solo nel caso in cui occorre compiere un atto al quale il difensore dell'indagato ha diritto di assistere. Un tale diritto non ricorre nel caso del sequestro perché, trattandosi di tipico atto a sorpresa, il codice di rito prevede soltanto che il difensore ha diritto di assistere, se presente, al complemento dell'atto: per cui, se il difensore non ha diritto ad essere preventivamente avvisato, è da escludere che, prima del sequestro, all'indagato debba essere inviata l'informazione di garanzia. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se non è contenuta nel decreto di sequestro, l'informazione di garanzia deve essere inviata all'indagato dopo l'avvenuto sequestro, in considerazione dei diritti che l'art. 368 c.p.p. riconosce al difensore).
Cass. civ. n. 4154/1996
Perquisizione e sequestro non richiedono il previo invio dell'informazione di garanzia, neppure dopo la modifica dell'art. 369 c.p.p. operata dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.
Cass. civ. n. 3945/1996
Il decreto di sequestro, quando contiene l'informazione di garanzia per non essere stato preceduto da quest'ultima, deve assicurare all'indagato la conoscenza di tutti gli elementi elencati dall'art. 369 c.p.p., tra i quali la data del commesso reato e ciò al fine di garantire l'espletamento di una completa e fattiva difesa. L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia non determina l'invalidità del successivo sequestro, essendo i due provvedimenti del tutto autonomi e non intercorrendo tra gli stessi quel rapporto di connessione e dipendenza causale, logico-giuridica in forza del quale la nullità di un atto si trasmette ai consecutivi ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p.
Cass. civ. n. 2501/1995
La nullità dell'informazione di garanzia contenuta nel decreto di perquisizione o sequestro, tipici atti a sorpresa, non determina l'invalidità della parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro.
Cass. civ. n. 609/1995
Nella fase delle indagini preliminari l'accusa può essere modificata senza limitazione e, quando ciò avvenga, non occorre dare una nuova informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p., poiché l'indagato, già a conoscenza del fatto di essere sottoposto ad indagini, è certamente in grado di esercitare il suo diritto di difesa, seguendo lo sviluppo dell'inchiesta a suo carico, con riferimento alla possibile insorgenza di ipotesi di accusa diverse da quelle precisate nell'originaria informazione, specie quando la estensione dell'efficacia dell'atto sia diretta a comprendere altra possibile definizione logico-giuridica del fatto contestato, nel suo complesso ovvero per un suo specifico aspetto.
Cass. civ. n. 1402/1994
Quando il sequestro preventivo viene disposto, come può esserlo, prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, il relativo decreto deve contenere tutti gli elementi elencati nell'art. 369 c.p.p. e, cioè, non solo l'indicazione delle norme di legge violate — o comunque la menzione del titolo di reato per il quale si procede — ma anche la specificazione del tempo e del luogo del fatto e l'invito ad esercitare la facoltà di nomina di un difensore di fiducia. L'omissione di uno qualsiasi di tali elementi rende nullo l'atto compiuto, essendo, il sequestro, uno di quelli ai quali, ex art. 365 c.p.p. il difensore dell'indagato ha diritto di assistere.
Cass. civ. n. 4784/1993
A mente dell'art. 369, primo comma, c.p.p., l'informazione di garanzia, la quale deve contenere l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, non deve necessariamente precedere le perquisizioni ed i sequestri, tipici atti a sorpresa, che ne potrebbero restare seriamente pregiudicati, tant'è che l'art. 365 c.p.p., prevede che per essi il difensore non ha diritto di ricevere il preventivo avviso, ma solo facoltà di assistervi.
Cass. civ. n. 4287/1993
La nullità dell'informazione di garanzia può determinare la nullità dell'atto a cui si riferisce, ma non quella dell'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 205/1993
L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia, ancorché questa sia contestuale all'esecuzione di perquisizione o di sequestro, non determina nullità o invalidità derivata perché utile per inutile non vitiatur sicché quella parte del provvedimento con cui si adempie all'obbligo della informazione di garanzia, ove priva dei requisiti essenziali, imposti dall'art. 369 c.p.p., non importa l'invalidità della restante parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro. (La Cassazione ha altresì rilevato che gli atti di ricerca della prova suindicati possono essere eseguiti senza la previa spedizione dell'informazione di garanzia e che tale fatto esalta l'autonomia di quest'ultima e rende chiaro che fra esse e le perquisizioni od i sequestri non v'è legame contenutistico né rapporto di necessaria dipendenza causale, non costituendone la premessa né logica né giuridica).