Art. 369 – Codice di procedura penale – Informazione di garanzia
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore [96] di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.
1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
2. [Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34232/2024
Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 24724/2024
In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale - in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale.
Cass. civ. n. 22503/2024
In tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nell'art. 114, cod. proc. pen., posti a tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice, costituendo una limitazione della libertà di stampa riconosciuta dalla Costituzione, non sono suscettibili di estensione analogica, sicché non integra il reato di cui all'art. 684, cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione. (Fattispecie relativa alla pubblicazione delle conversazioni intercettate in un procedimento nel quale, prima di formulare la richiesta di archiviazione nei confronti di alcuni indagati, il pubblico ministero aveva stralciato la posizione di altri indagati, iscrivendo a loro carico un nuovo procedimento nel cui fascicolo aveva fatto confluire i medesimi atti di indagine).
Cass. civ. n. 12971/2024
Deposito di copia analogica tratta dal duplicato informatico - Attestazione di conformità della copia al duplicato - Sufficienza - Sussistenza - Conseguenze - Verifica di tempestività dell'impugnazione - Modalità. Nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato, redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Cass. civ. n. 12481/2024
In tema di ricorso in cassazione avverso la decisione del tribunale sull'opposizione allo stato passivo, la riduzione del termine al riguardo disposta dall'art. 99 l.fall., per il suo tenore letterale e per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, non estendendosi, pertanto, neppure al termine previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente.
Cass. civ. n. 6477/2024
Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.
Cass. civ. n. 4377/2024
In tema di giudizio di cassazione, il deposito del solo dispositivo della sentenza impugnata non è sufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi.
Cass. civ. n. 2115/2024
L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.
Cass. civ. n. 865/2024
In tema di giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, priva del numero di pubblicazione, non determina l'improcedibilità del ricorso ove dalla stessa sia possibile desumere gli elementi sufficienti per la relativa identificazione, quali la data di deliberazione e il numero di ruolo del giudizio di merito.
Cass. civ. n. 36189/2023
Nel caso in cui sia stata depositata una copia autentica della sentenza impugnata, dalla quale non si evinca la data della relativa pubblicazione, il ricorso per cassazione è inammissibile ove sia stato notificato in data che risulti intempestiva in relazione al termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dal giorno della deliberazione della sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che la data di pubblicazione della sentenza impugnata, non riportata nella copia depositata dal ricorrente, non potesse desumersi dall'indicazione contenuta nell'attestazione di conformità all'originale del provvedimento, e tenuto conto che il ricorso medesimo era stato notificato oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., calcolato dalla data di deliberazione della sentenza suddetta).
Cass. civ. n. 26619/2023
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante
Cass. civ. n. 24023/2023
adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma.
Cass. civ. n. 22074/2023
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Cass. civ. n. 19307/2023
art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2
Cass. civ. n. 15846/2023
Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 10689/2023
In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.
Cass. civ. n. 8124/2023
Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).
Cass. civ. n. 4353/2023
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).
Cass. civ. n. 2473/2023
Il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l'impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilità della causa dell'omissione ed aveva formulato l'istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell'udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c.).
Cass. pen. n. 13678/2009
Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, non deve essere preceduto dall'informazione di garanzia e dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore. (Rigetta, Trib. lib. Matera, 22 Ottobre 2008).
Cass. pen. n. 25694/2008
Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti "a sorpresa"), nè il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 19 Ottobre 2007).
Cass. pen. n. 8366/2006
È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, conseguentemente, del decreto di citazione a giudizio, ordinando quindi la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto carente delle indicazioni previste dal comma secondo dell'articolo 369 bis c.p.p. (nella specie, l'indicazione del recapito telefonico del difensore d'ufficio). Tali indicazioni, infatti, sono necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, riguardando un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa ed antecedente rispetto a quella introdotta dall'avviso di conclusione delle indagini.
Cass. pen. n. 7/2000
Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso del difensore (c.d. atti “a sorpresa” perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, c.p.p.), né il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia, ovvero in mancanza, designazione di un difensore d'ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all'atto, una volta che questo sia compito viene ad esaurirsi l'esigenza preclusiva connessa alla “sorpresa”, con la conseguenza che riemerge l'obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell'informazione predetta, anche al fine di assicurare all'interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall'art. 366 c.p.p. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell'informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative).
Cass. pen. n. 2889/1997
L'art. 369 c.p.p. prescrive l'invio dell'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini solo nel caso in cui occorre compiere un atto al quale il difensore dell'indagato ha diritto di assistere. Un tale diritto non ricorre nel caso del sequestro perché, trattandosi di tipico atto a sorpresa, il codice di rito prevede soltanto che il difensore ha diritto di assistere, se presente, al complemento dell'atto: per cui, se il difensore non ha diritto ad essere preventivamente avvisato, è da escludere che, prima del sequestro, all'indagato debba essere inviata l'informazione di garanzia. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se non è contenuta nel decreto di sequestro, l'informazione di garanzia deve essere inviata all'indagato dopo l'avvenuto sequestro, in considerazione dei diritti che l'art. 368 c.p.p. riconosce al difensore).
Cass. pen. n. 4154/1996
Perquisizione e sequestro non richiedono il previo invio dell'informazione di garanzia, neppure dopo la modifica dell'art. 369 c.p.p. operata dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.
Cass. pen. n. 2780/1996
In tema di procedimenti che proseguono con l'osservanza dell'abrogato codice di procedura penale, dopo la dichiarazione di nullità, per difetto di motivazione, dell'ordinanza di rinvio a giudizio, il procedimento rimane sempre lo stesso, ancorché regredito alla fase delle indagini preliminari, e pertanto conservano la loro efficacia gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti, tra i quali va annoverata la comunicazione giudiziaria di cui all'art. 304 c.p.p. 1930. Ne consegue che non occorre inviare ex novo all'imputato l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., peraltro superata dalla già intervenuta contestazione degli addebiti con l'ordinanza, poi annullata, del giudice istruttore.
Cass. pen. n. 3945/1996
Il decreto di sequestro, quando contiene l'informazione di garanzia per non essere stato preceduto da quest'ultima, deve assicurare all'indagato la conoscenza di tutti gli elementi elencati dall'art. 369 c.p.p., tra i quali la data del commesso reato e ciò al fine di garantire l'espletamento di una completa e fattiva difesa. L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia non determina l'invalidità del successivo sequestro, essendo i due provvedimenti del tutto autonomi e non intercorrendo tra gli stessi quel rapporto di connessione e dipendenza causale, logico-giuridica in forza del quale la nullità di un atto si trasmette ai consecutivi ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p.
Cass. pen. n. 2501/1995
La nullità dell'informazione di garanzia contenuta nel decreto di perquisizione o sequestro, tipici atti a sorpresa, non determina l'invalidità della parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro.
Cass. pen. n. 609/1995
Nella fase delle indagini preliminari l'accusa può essere modificata senza limitazione e, quando ciò avvenga, non occorre dare una nuova informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p., poiché l'indagato, già a conoscenza del fatto di essere sottoposto ad indagini, è certamente in grado di esercitare il suo diritto di difesa, seguendo lo sviluppo dell'inchiesta a suo carico, con riferimento alla possibile insorgenza di ipotesi di accusa diverse da quelle precisate nell'originaria informazione, specie quando la estensione dell'efficacia dell'atto sia diretta a comprendere altra possibile definizione logico-giuridica del fatto contestato, nel suo complesso ovvero per un suo specifico aspetto.
Cass. pen. n. 1402/1994
Quando il sequestro preventivo viene disposto, come può esserlo, prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, il relativo decreto deve contenere tutti gli elementi elencati nell'art. 369 c.p.p. e, cioè, non solo l'indicazione delle norme di legge violate — o comunque la menzione del titolo di reato per il quale si procede — ma anche la specificazione del tempo e del luogo del fatto e l'invito ad esercitare la facoltà di nomina di un difensore di fiducia. L'omissione di uno qualsiasi di tali elementi rende nullo l'atto compiuto, essendo, il sequestro, uno di quelli ai quali, ex art. 365 c.p.p. il difensore dell'indagato ha diritto di assistere.
Cass. pen. n. 4784/1993
A mente dell'art. 369, primo comma, c.p.p., l'informazione di garanzia, la quale deve contenere l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, non deve necessariamente precedere le perquisizioni ed i sequestri, tipici atti a sorpresa, che ne potrebbero restare seriamente pregiudicati, tant'è che l'art. 365 c.p.p., prevede che per essi il difensore non ha diritto di ricevere il preventivo avviso, ma solo facoltà di assistervi.
Cass. pen. n. 205/1993
L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia, ancorché questa sia contestuale all'esecuzione di perquisizione o di sequestro, non determina nullità o invalidità derivata perché utile per inutile non vitiatur sicché quella parte del provvedimento con cui si adempie all'obbligo della informazione di garanzia, ove priva dei requisiti essenziali, imposti dall'art. 369 c.p.p., non importa l'invalidità della restante parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro. (La Cassazione ha altresì rilevato che gli atti di ricerca della prova suindicati possono essere eseguiti senza la previa spedizione dell'informazione di garanzia e che tale fatto esalta l'autonomia di quest'ultima e rende chiaro che fra esse e le perquisizioni od i sequestri non v'è legame contenutistico né rapporto di necessaria dipendenza causale, non costituendone la premessa né logica né giuridica).
Cass. pen. n. 4287/1993
La nullità dell'informazione di garanzia può determinare la nullità dell'atto a cui si riferisce, ma non quella dell'ordinanza di custodia cautelare.