Cass. civ. n. 17747 del 27 giugno 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Reddito di lavoro dipendente - Retribuzione convenzionale - Deducibilità oneri contributivi e assistenziali - Esclusione - Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento - Conseguenze.
In tema di imposte dirette, la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base della retribuzione convenzionale, di cui all'art. 51, comma 8-bis, del Tuir, pur escludendo la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui al comma 2, lett. a), del cit. art. 51, non esclude la deducibilità degli oneri medesimi nella determinazione del reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, poiché tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e quelle sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, tale che l'esclusione normativa della deducibilità di taluni oneri per una determinata categoria non ne esclude, in mancanza di una norma espressa, la deducibilità dal reddito complessivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. A CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. E CORTE COST.