Cass. pen. n. 1776 del 20 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive - Applicazione da parte del giudice dell'esecuzione - Riferimento alla pena in concreto inflitta in sede di cognizione - Necessità - Rilevanza del presofferto o di pene relative a titoli esecutivi concorrenti - Esclusione.


In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dell'esecuzione, per verificare la sostituibilità della pena, deve far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella complessivamente inflitta in sede di cognizione, e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 45450 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 20 bis
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE