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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7601 del 15 luglio 1991

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7601 del 15 luglio 1991

Testo massima n. 1

Quando, come nel caso di interventi operatori, il lavoro si svolga in «equipe», ciascun componente è tenuto ad eseguire col massimo scrupolo le funzioni proprie della specializzazione di appartenenza. Il medico anestesista è tenuto ad adempiere una serie di mansioni che rientrano nel suo preciso ambito di competenza, tra le quali la trasfusione di sangue al paziente. Pertanto, quando l’anestesista si avvalga di un collaboratore in funzione di ausiliario, sicchè sia costui che materialmente effettua la sostituzione di un precedente flacone esauritosi con altro pieno di sangue nuovo da trasfondere, sussiste per l’anestesista l’obbligo di assicurarsi, prima che l’operazione trasfusionale riprenda con l’immissione di ulteriore liquido ematico, che il tipo di sangue sia esattamente quello che è destinato al paziente. [ Fattispecie in tema di omicidio colposo ].

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