Cass. civ. n. 17813 del 27 giugno 2024

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sequestro e confisca di prevenzione - Soggetto terzo - Accertamento dell’usucapione anteriore al procedimento - Azione davanti al giudice civile - Proponibilità - Condizioni - Richiesta preventiva al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione - Necessità.


In caso di procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del 1965 ratione temporis vigente, il terzo che assume di essere proprietario del bene per averlo usucapito anteriormente alla confisca o al sequestro, può adire il giudice civile per l'accertamento del proprio diritto, solo dopo essersi preliminarmente rivolto al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione, nelle forme ivi consentite, al fine di dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento di confisca.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28242 del 2020

Normativa correlata

Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST.
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 quinquies CORTE COST.
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST.
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 novies CORTE COST.
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

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