Cass. pen. n. 1783 del 05 dicembre 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Processo cumulativo con richiesta di riti abbreviati con differenti modalità - Legittimità - Condizioni.
In caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di talune posizioni giudicate con rito abbreviato e di altre giudicate con rito abbreviato condizionato, il regime di assunzione e di utilizzazione delle prove segue le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendosi modificare, in forza del principio del "simultaneus processus", la disciplina imposta "ex lege" per i diversi rapporti processuali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la trattazione cumulativa dei diversi riti abbreviati richiesti dagli imputati nell'ambito di un medesimo processo, a condizione che il giudice selezioni, per ciascun imputato, le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito dallo stesso prescelto, precisando, inoltre, che la parte giudicata con rito abbreviato non condizionato non ha diritto a partecipare all'assunzione delle prove ammesse, in via integrativa, nel rito abbreviato condizionato, né ad utilizzarne i risultati).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE