Cass. civ. n. 17912 del 28 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Prestazioni di lavoro di fatto - Art. 2126 c.c. - Natura integrativa di disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni e di regole normative sui vincoli di spesa - Sussistenza - Conseguenze in materia di prestazioni di lavoro straordinario - Diritto al compenso - Sussistenza.


In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18063 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Costituzione art. 36

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