Cass. civ. n. 17926 del 28 giugno 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ordinata dal giudice - Prescrizioni erronee - Pronuncia d'inammissibilità dell'atto rinnovato - Esclusione - Conseguenze - Art. 111 Cost..
Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell'affidamento della parte appellante, deve concedere a quest'ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall'invalidità di un atto determinata dall'ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Costituzione art. 111
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3